Sentenza n. 755/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 450/2023, nel procedimento RG. n. 614/2023, resa dal Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro in data 20.12.2023, pubblicata il 21.12.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che la dichiarazione resa in udienza, non essendo una rinuncia formalmente valida ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., esprimesse comunque il venir meno dell'interesse alla decisione ai sensi del comma 4 della stessa disposizione. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell'accordo delle parti.
Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Ancona, giudice del lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona n. 450/2023, resa in funzione di giudice del lavoro. All'udienza camerale i difensori della parte ricorrente hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso. Il giudice ha rilevato che la rinuncia non rispettava le formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a. e l'ha quindi qualificata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale è stato proposto il ricorso.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso deve rispettare le formalità previste dalla disposizione; in mancanza, la dichiarazione non produce gli effetti propri della rinuncia formale.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La dichiarazione non formalmente valida come rinuncia può essere valutata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato nel provvedimento nell'ambito della disciplina della decisione adottata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso produce gli effetti propri dell'istituto solo se è formulata nel rispetto delle formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; una dichiarazione resa in udienza senza tali formalità non equivale a rinuncia processuale perfezionata.
- Quando la dichiarazione di rinuncia non è formalmente valida, ma manifesta in modo inequivoco il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice può qualificarla come sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. e dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
- Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità della domanda, anziché una pronuncia di merito sull'adempimento del giudicato.
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