Cassazione Penale, Ordinanza n. 13685/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato il ricorso, riqualificato il reclamo, e lo ha dichiarato inammissibile perché le censure investivano questioni di fatto e valutazioni di merito estranee al sindacato di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto che, con istanza rivolta al magistrato di sorveglianza, chiedeva di essere autorizzato a uscire una volta al giorno, per un'ora dopo il lavoro, per portare il cane. L'ordinanza del 24/11/2025 ha respinto la richiesta; contro tale provvedimento è stato proposto reclamo, poi riqualificato come ricorso per cassazione. I motivi dedotti, per come emergono dal testo, vertevano su profili di fatto e su valutazioni di merito circa la possibilità di autorizzare l'uscita, profili che la Corte ritiene non scrutinabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono scrutinabili censure che si risolvano nella richiesta di una diversa valutazione dei fatti o del merito del provvedimento impugnato.
- Quando il ricorso per cassazione deduce soltanto profili fattuali o valutativi, la Corte deve dichiararlo inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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