Sentenza n. 969/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta stralcio, n. 12810 del 25 giugno 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il rigetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici (RVC) ai fini dell’ottenimento dei titoli di efficienza energetica, nonché contro il relativo preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza del TAR deducendo, in sintesi: omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c.; erronea esclusione della formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di verifica e certificazione (RVC), con richiamo all’art. 6, comma 3, del d.m. 28 dicembre 2012 e all’art. 20 l. 241/1990; illegittimità del rigetto della RVC per contraddittorietà con la precedente approvazione della proposta di progetto e programma di misura (PPPM), nonché violazione dell’affidamento derivante da tale approvazione; tardività non imputabile dei motivi aggiunti, con i quali erano state dedotte ulteriori censure sul requisito dell’addizionalità e sull’ammissibilità temporale dell’intervento; violazione della disciplina sui certificati bianchi, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento e illogicità. Nel merito, l’appellante sosteneva che l’intervento di efficientamento dell’illuminazione mediante lampade LED fosse addizionale e ammissibile, e che l’impianto non avesse iniziato a generare risparmi prima della presentazione della PPPM.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha escluso la formazione del silenzio-assenso sulla RVC: l’art. 20, comma 4, l. 241/1990 esclude l’istituto nelle materie ambientali, tra cui rientra il sistema degli incentivi energetici; inoltre, l’art. 6, comma 3, del d.m. 28 dicembre 2012 prevede un meccanismo per silentium soltanto per l’approvazione della PPPM e non per le successive RVC. PPPM e RVC costituiscono procedimenti distinti, sebbene connessi: l’approvazione della PPPM è necessaria ma non sufficiente al rilascio dei titoli di efficienza energetica. Il GSE conserva quindi il potere-dovere di verificare autonomamente, per ciascuna RVC, l’effettiva sussistenza dei requisiti, compresa l’addizionalità, senza essere vincolato dalla precedente approvazione della PPPM o di altre RVC e senza dover previamente annullare tale approvazione. È stato inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, poiché il giudice non deve rispondere analiticamente a ogni argomentazione quando abbia esaminato il motivo nella sua sostanza. I motivi aggiunti sono stati dichiarati irricevibili perché proposti oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione degli atti impugnati alla ESCo delegata, unica partecipante al procedimento e destinataria delle comunicazioni; i rapporti interni tra ESCo e cliente non spostano il dies a quo. In ogni caso, le censure aggiunte sono state ritenute infondate. L’impresa non ha provato l’addizionalità economica e tecnologica dell’intervento: l’investimento, pari a circa 850.000 euro, risultava recuperabile in tempi brevi mediante i risparmi energetici e gli incentivi, sicché l’intervento non appariva dipendente dall’aiuto pubblico. Non è stata neppure fornita prova adeguata che, alla data di presentazione della PPPM, l’impianto non fosse già completato o non avesse iniziato a produrre risparmi energetici. Il certificato di collaudo, da solo, non dimostra l’assenza di precedenti risparmi. L’appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado in favore del GSE, liquidate in 3.500 euro oltre accessori; nulla è stato disposto per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 20, comma 4, l. 241/1990
L’esclusione legislativa del silenzio-assenso nelle materie ambientali impedisce la formazione del provvedimento tacito favorevole nel settore degli incentivi energetici.
art. 6, comma 3, d.m. 28 dicembre 2012
Trascorsi i termini di cui sopra, in mancanza di una diversa valutazione espressa da parte del GSE, la proposta di progetto e di programma di misura si intende approvata
Il meccanismo per silentium riguarda esclusivamente la PPPM e non è estensibile alle singole richieste di verifica e certificazione (RVC).
art. 6, comma 2, d.m. 28 dicembre 2012
A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2014, hanno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione
Sono ammissibili soltanto progetti non ancora realizzati o non ancora giunti a uno stadio tale da produrre significativi risparmi energetici alla data rilevante.
art. 29 c.p.a.
I motivi aggiunti contenenti nuove censure contro atti già impugnati devono essere proposti entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla comunicazione o piena conoscenza dell’atto.
art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice abbia esaminato sostanzialmente la questione, anche senza replicare a ogni singola argomentazione prospettata dalla parte.
artt. 7 e 10 d.m. 20 luglio 2004
La disciplina dei certificati bianchi richiede il rispetto dei presupposti sostanziali di ammissibilità e dell’addizionalità dell’intervento.
art. 6 d.m. 28 dicembre 2012
La procedura di accesso ai certificati bianchi distingue la PPPM dalle successive RVC e richiede la verifica dei requisiti per ciascuna richiesta di certificazione.
delibera AEEG n. 9/2011
Le linee guida sulla verifica e certificazione dei risparmi non introducono un silenzio-assenso per le RVC e impongono la verifica dei presupposti dell’incentivo.
Massime di principio
- Nel sistema dei certificati bianchi, l’approvazione della proposta di progetto e programma di misura (PPPM) e l’approvazione delle singole richieste di verifica e certificazione (RVC) costituiscono procedimenti distinti, sebbene connessi: la PPPM è requisito necessario ma non sufficiente per il rilascio dei titoli di efficienza energetica.
- Il Gestore degli incentivi può rigettare una singola RVC anche dopo avere approvato la PPPM o precedenti RVC, senza dover previamente annullare tali atti, poiché deve verificare autonomamente e concretamente, per ciascuna RVC, l’effettiva produzione dei risparmi e la sussistenza dei requisiti incentivanti.
- Il silenzio-assenso previsto per la PPPM dall’art. 6, comma 3, del d.m. 28 dicembre 2012 non è estensibile alle RVC; inoltre, poiché gli incentivi energetici rientrano nella materia ambientale, opera l’esclusione del silenzio-assenso stabilita dall’art. 20, comma 4, l. 241/1990.
- Il requisito dell’addizionalità degli interventi incentivati deve essere verificato sia sotto il profilo tecnologico sia sotto quello economico o di mercato: l’incentivo è ammissibile solo se necessario a rendere possibile un intervento che non sarebbe stato realizzato in sua assenza, non quando l’investimento si ripaga autonomamente mediante i risparmi conseguiti.
- Nel procedimento di concessione di incentivi pubblici grava sul richiedente, in applicazione del principio di autoresponsabilità, l’onere di provare tutti i presupposti dell’agevolazione, inclusi l’addizionalità e il fatto che il progetto non avesse già generato significativi risparmi energetici alla data rilevante.
- Il termine per proporre motivi aggiunti contenenti nuove censure contro atti già comunicati decorre dalla comunicazione effettuata al soggetto delegato che ha partecipato al procedimento; le vicende interne tra il delegato e il beneficiario non sono idonee a differire il termine decadenziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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