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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34428/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (non determinabile)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza della Corte d’appello di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscere la continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze: una sentenza d’appello del 22 settembre 2017, irrevocabile l’11 giugno 2019; una sentenza d’appello del 6 luglio 2023; e una sentenza d’appello del 24 maggio 2019, irrevocabile il 16 ottobre 2019, i cui reati erano già stati unificati con quelli della seconda decisione. Il giudice dell’esecuzione aveva considerato l’omogeneità dei reati associativi e l’unicità del contesto spaziale, ma aveva escluso un disegno criminoso unitario in ragione dell’ampio intervallo temporale, della diversità delle compagini e dei ruoli del condannato, dell’impiego del metodo mafioso soltanto per i fatti della seconda sentenza e degli arresti intervenuti. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 671 c.p.p., 81 c.p. e 186 disp. att. c.p.p., nonché vizio di motivazione. Ha sostenuto che la diversità delle organizzazioni e dei ruoli e l’uso del metodo mafioso limitato a una delle vicende non escludevano la continuazione, posto che in entrambi i casi l’attività era diretta allo spaccio; che la detenzione non interrompe necessariamente il disegno criminoso nei reati associativi; e che l’ordinanza non aveva adeguatamente spiegato la rilevanza dell’intervallo, dato che la contestazione della seconda associazione indicava un’epoca anteriore e prossima al 18 ottobre 2017 e i relativi fatti erano già stati unificati con altri anteriori. Ha inoltre sostenuto che il diverso gruppo associativo e il diverso ruolo del condannato non erano decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che la continuazione richiede una verifica concreta dell’unicità del disegno criminoso e della programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi al momento della commissione del primo; non bastano l’omogeneità dei reati o singoli indici isolati. Il giudice dell’esecuzione aveva motivato adeguatamente l’esclusione: i fatti della prima sentenza riguardavano reati commessi tra l’ottobre 2011 e l’aprile 2013, mentre l’associazione mafiosa della seconda era collocata, secondo la contestazione non specificamente contestata nel ricorso, in epoca anteriore e prossima al 18 ottobre 2017. Non erano stati indicati elementi di programmazione anteriore e il reato associativo relativo al narcotraffico risultava cessato nell’aprile 2013; l’arresto per i primi fatti e il giudicato formatosi sul punto impedivano di ravvisare una proiezione retroattiva del successivo vincolo mafioso tale da rivitalizzare l’associazione di narcotraffico ormai cessata. La Corte ha inoltre ritenuto generica la censura relativa alla sentenza del 24 maggio 2019, già unificata con i reati della seconda decisione, perché non spiegava come essa dimostrasse la programmazione anticipata anche del reato della prima. L’inammissibilità è stata accompagnata dalla condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea

    Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede l’accertamento concreto degli indici pertinenti e, soprattutto, che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali quando fu commesso il primo; la sola omogeneità o la presenza di alcuni indici non è sufficiente.

  • art. 81 c.p.

    il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea

    Il vincolo della continuazione postula l’unicità del disegno criminoso, dimostrata da elementi concreti che attestino la preordinazione dei reati successivi al momento della commissione del primo, almeno nelle linee essenziali.

  • art. 186 disp. att. c.p.p.

    «Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione»

    La norma è richiamata tra quelle che il ricorrente assume violate, ma la sentenza non ne espone un’autonoma interpretazione; il principio riportato nel passaggio riguarda la continuazione tra reati associativi e non è attribuito dalla Corte all’art. 186 disp. att. c.p.p.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    il reato associativo giudicato con la sentenza sub 1 risulta cessato nell’aprile 2013

    Nel caso esaminato, l’associazione finalizzata al narcotraffico giudicata con la prima sentenza era cessata nell’aprile 2013; non era quindi possibile desumere la sua prosecuzione o rivitalizzazione retroattiva dal successivo vincolo associativo mafioso.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    i reati giudicati con la sentenza sub 1 (art. 74 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup., commesso dall’ottobre 2011 all’aprile 2013; art. 73 TU Stup., commesso in data 3 gennaio 2012), non risultano collegati all’associazione mafiosa che, a tenore di contestazione, si è sviluppata in epoca prossima al 18 ottobre 2017, cioè circa quattro anni dopo i fatti giudicati con la sentenza sub 1.

    La distanza temporale tra i reati di cui all’art. 73 e l’associazione mafiosa successiva, in assenza di elementi di programmazione anticipata, non consente di ritenere dimostrato il disegno criminoso unitario.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

    L’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una valutazione complessiva e concreta degli indici disponibili e la prova che, al momento della commissione del primo reato, quelli successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali; omogeneità dei reati e comunanza del contesto, da sole, non bastano.
  • Per la continuazione tra reati associativi mafiosi non è sufficiente la somiglianza delle condotte o la comune tipologia criminosa: occorre esaminare natura, operatività e continuità nel tempo dei sodalizi, verificando se la pluralità delle appartenenze attui un unico programma deliberato oppure derivi da nuovi accordi o discontinuità.
  • Nei contesti mafiosi detenzione e condanna non escludono automaticamente la continuazione, poiché possono essere eventualità prevedibili; il vincolo può persistere soltanto se risulta provato che la successiva condotta associativa trovi la propria spinta psicologica nel precedente accordo. Tale possibilità non si estende automaticamente a un diverso reato associativo, come quello finalizzato al narcotraffico, né consente di presumere la prosecuzione di un’associazione già cessata.
  • Il ruolo assunto dall’interessato nelle diverse compagini associative non è di per sé decisivo per escludere la continuazione; occorre verificare la programmazione originaria della partecipazione, mentre l’evoluzione del ruolo rileva eventualmente per individuare la cessazione della permanenza.
  • Le censure in cassazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e spiegare la rilevanza degli elementi invocati rispetto a ciascun reato; è generica la doglianza che richiami una precedente unificazione senza chiarire come essa dimostri la programmazione anticipata anche degli ulteriori fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

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