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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15689/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Al contribuente era stato notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2001, con recupero a tassazione di maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni, sul presupposto dell'omessa presentazione della dichiarazione Modello Unico 2002 relativa ai redditi professionali del 2001, che l'Ufficio aveva ricostruito in via presuntiva. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) erronea esclusione, da parte della CTR, della sufficienza della vidimazione dell'intermediario a dimostrare la presentazione della dichiarazione; 2) illegittimità della sanatoria della nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo; 3) violazione delle norme sull'accertamento con adesione, per la tardiva ricezione dell'invito a comparire rispetto alla data fissata; 4) nullità dell'avviso per asserita sottoscrizione da parte di soggetto privo di poteri; 5) illegittimità dell'atto per mancata allegazione del processo verbale di constatazione, richiamato per relationem.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondo, terzo e quinto motivi, affermando in sintesi che: la mera vidimazione dell'intermediario non prova la presentazione della dichiarazione, essendo necessaria la ricevuta/comunicazione dell'Amministrazione; la nullità della notifica è sanata dal raggiungimento dello scopo, desumibile dalla tempestiva impugnazione dell'atto; l'invito al contraddittorio nell'accertamento con adesione non è adempimento obbligatorio a pena di invalidità; il quarto motivo è inammissibile perché la CTR aveva accertato in fatto l'esistenza della delega al funzionario firmatario; quanto al PVC, la sua allegazione non è necessaria se il contribuente ne abbia già avuto integrale e legale conoscenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente per contestare il metodo di accertamento; la Corte non ne trae una diversa regola, ritenendo infondato il motivo.

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente; la Corte lo considera nel contesto della doglianza sull'omessa dichiarazione e la respinge.

  • art. 3 d.P.R. n. 322/1998

    la prova della presentazione della dichiarazione dei redditi tramite intermediario è data esclusivamente dalla ricevuta/comunicazione di avvenuta ricezione dell'Agenzia, non da vidimazioni o impegni dell'intermediario.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel secondo e quinto motivo; la Corte respinge le censure correlate alla notificazione e alla motivazione per relationem.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato in tema di notificazione dell'avviso di accertamento; la nullità della notifica è sanata se l'atto raggiunge lo scopo.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in relazione sia alla notificazione sia al termine di accertamento IVA; la Corte non ravvisa violazioni.

  • art. 137 c.p.c. e ss.

    richiamati dal ricorrente per dedurre vizi della notificazione; la Corte applica il principio del raggiungimento dello scopo.

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo, come avvenuto per la tempestiva impugnazione da parte del contribuente.

  • art. 6, commi 2 e 4, d.lgs. n. 218/1997

    la convocazione del contribuente nell'accertamento con adesione è facoltativa per l'Ufficio e non prevista a pena di invalidità dell'avviso.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    l'avviso è nullo se manca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato direttivo delegato; nel caso concreto la CTR aveva accertato l'esistenza della delega.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo sulla sottoscrizione dell'atto; la censura è dichiarata inammissibile per attinenza a un accertamento di fatto.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato in tema di allegazione del PVC e motivazione per relationem; la Corte esclude la violazione in presenza di pregressa legale conoscenza del documento.

  • art. 7, comma 1, l. n. 212/2000

    l'obbligo di allegazione dei documenti richiamati nella motivazione non opera per gli atti già conosciuti integralmente e legalmente dal contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La prova della presentazione telematica della dichiarazione fiscale tramite intermediario non può essere desunta dalla sola vidimazione o dall'impegno dell'intermediario, ma richiede la ricevuta/comunicazione di avvenuta ricezione rilasciata dall'Amministrazione o dal soggetto deputato alla ricezione.
  • La nullità della notificazione di un atto impositivo è sanata quando l'atto raggiunge il suo scopo, circostanza che può risultare dalla tempestiva impugnazione da parte del destinatario, la quale dimostra la piena conoscenza dell'atto.
  • Nel procedimento di accertamento con adesione, la convocazione del contribuente che abbia presentato istanza non costituisce un adempimento necessario a pena di invalidità dell'atto impositivo, ma una facoltà dell'Ufficio.
  • L'avviso di accertamento sottoscritto da funzionario delegato non è nullo; la contestazione sulla sussistenza della delega involge un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto.
  • In tema di motivazione per relationem, l'allegazione del PVC all'avviso non è necessaria quando il contribuente abbia già ricevuto integrale e legale conoscenza del documento per effetto di precedente comunicazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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