Cassazione Penale, Ordinanza n. 24990/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre escluso che potesse essere dichiarata la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, poiché l'inammissibilità del ricorso preclude tale rilievo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che l'ha ritenuta responsabile di un reato commesso il 25/04/2018, deducendo: 1) il difetto di motivazione sulla esatta individuazione dell'immobile asseritamente occupato, sostenendo che vi sarebbe incertezza sui riferimenti dell'alloggio; 2) l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo ripropone censure già esaminate e disattese in appello senza una specifica critica delle ragioni della decisione, e che il secondo è manifestamente infondato perché l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il ricorso non può limitarsi a riprodurre censure già esaminate, ma deve sviluppare una specifica critica alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre questioni già vagliate e disattese nei gradi di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere esaminata quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile, la Corte dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24917/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24918/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24919/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24920/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24921/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24922/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →