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Interpello

Risposta n. 106 del 13/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene di essere un soggetto industriale ai fini IRES e IRAP, poiché non più rientrante nella disciplina del d.lgs. n. 87/1992, e di non appartenere al settore finanziario ai fini dell’addizionale del 10%, in quanto non vigilato dalla Banca d’Italia e non tenuto al bilancio ex d.lgs. n. 136/2015.

Definizione di intermediari finanziari ai fini IRES, IRAP e dell’aliquota addizionale del 10% sui bonus e stock option

Il quesito

La società di consulenza corporate finance chiede se, dopo l’abrogazione del d.lgs. n. 87/1992 e la nuova disciplina contabile del settore finanziario, debba essere considerata soggetto "industriale" e non finanziario ai fini IRES e IRAP, e se rientri nel "settore finanziario" ai fini dell’aliquota addizionale ex art. 33 del d.l. n. 78/2010.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che, in assenza di un intervento normativo di coordinamento, il rinvio delle norme fiscali al d.lgs. n. 87/1992 resti valido in modo "statico". Pertanto la società va qualificata come soggetto finanziario ai fini IRES e IRAP. La stessa conclusione vale per l’aliquota addizionale del 10% sui compensi variabili, poiché il "settore finanziario" include anche le società che prestano consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e questioni connesse.

Definizione di intermediari finanziari ai fini IRES, IRAP e addizionale sui compensi variabili

L’interpello riguarda una società che svolge attività di consulenza nel settore della corporate finance e che, per effetto dell’evoluzione normativa sul bilancio degli operatori finanziari, ha rivisto il proprio trattamento contabile. Il chiarimento richiesto all’Agenzia delle Entrate attiene sia alla qualificazione fiscale della società ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, sia all’applicazione dell’aliquota addizionale del 10% sui bonus e sulle stock option corrisposti ai dirigenti.

Fattispecie rappresentata

La società istante svolge attività di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale, con codice ATECO 70.22.09, ed è impegnata in prestazioni di advisory per operazioni straordinarie. Precisa di non essere soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia e di non essere autorizzata a svolgere attività riservate a soggetti iscritti in albi o elenchi previsti dal TUB o dal TUF.

La società evidenzia inoltre che, fino al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2015, redigeva il bilancio secondo il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, applicabile alle banche e agli altri istituti finanziari. Tale scelta derivava dal richiamo, contenuto nel d.lgs. n. 87/1992, anche alle società esercenti altre attività finanziarie di cui all’art. 59, comma 1, lettera b), del TUB, tra le quali rientrano i soggetti che prestano consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e questioni connesse.

Dopo l’abrogazione del d.lgs. n. 87/1992, operata dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 136, la società ha iniziato, dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, a redigere il bilancio secondo le regole civilistiche applicabili ai soggetti industriali, in base al d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

Nonostante ciò, ai fini fiscali la società ha continuato:

  • ad applicare le regole previste per gli enti creditizi e finanziari per la deduzione delle perdite su crediti, richiamando l’art. 106, comma 3, del TUIR;
  • ad applicare le regole speciali sugli interessi passivi ai sensi dell’art. 96, comma 5, del TUIR;
  • a determinare la base imponibile IRAP secondo l’art. 6 del d.lgs. n. 446/1997, con le specifiche aliquote degli enti creditizi e finanziari;
  • ad assoggettare i compensi variabili dei dirigenti all’aliquota addizionale del 10% prevista dall’art. 33 del d.l. n. 78/2010.

Quesito del contribuente

La società chiede se, alla luce delle modifiche legislative intervenute, possa essere considerata un soggetto di natura "industriale" e non finanziaria ai fini IRES e IRAP. Domanda inoltre se debba essere inclusa tra i soggetti appartenenti al "settore finanziario" ai fini dell’applicazione dell’aliquota addizionale del 10% di cui all’art. 33 del d.l. n. 78/2010.

Soluzione interpretativa proposta

La società ritiene che, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, debba essere qualificata come soggetto industriale, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni speciali previste per gli enti finanziari mediante il richiamo all’abrogato art. 1 del d.lgs. n. 87/1992.

Inoltre, sostiene di non rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 33 del d.l. n. 78/2010, poiché non è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi del TUB e non redige il bilancio secondo il d.lgs. n. 136/2015.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo evidenziando che il d.lgs. n. 136/2015, attuativo della direttiva 2013/34/UE sui bilanci delle banche e degli altri enti finanziari, ha completato il processo di riforma del settore avviato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, disponendo l’abrogazione del d.lgs. n. 87/1992 a decorrere dal 16 settembre 2015.

Secondo l’Agenzia, la disciplina attuale distingue tre categorie di soggetti operanti nel settore finanziario:

  • intermediari IFRS autorizzati a erogare finanziamenti al pubblico ex art. 106 TUB, vigilati da Banca d’Italia e tenuti al bilancio IAS/IFRS;
  • intermediari non IFRS, come confidi minori e operatori del microcredito ex artt. 111 e 112-bis TUB, sottoposti al controllo degli organismi di categoria e tenuti al bilancio secondo il d.lgs. n. 136/2015;
  • altri operatori non iscritti in albi e non sottoposti a controllo, che redigono il bilancio secondo il codice civile e il d.lgs. n. 127/1991 come modificato dal d.lgs. n. 139/2015.

L’Agenzia richiama poi la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, nella quale era stato chiarito che il "settore finanziario" ai fini dell’art. 33 del d.l. n. 78/2010 comprende banche, altri enti finanziari, società di gestione, SIM, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, società che svolgono le attività finanziarie di cui all’art. 59, comma 1, lettera b), TUB, nonché holding che assumono o gestiscono partecipazioni.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

Sul piano fiscale, l’Agenzia afferma che gli enti creditizi e finanziari continuano a essere individuati mediante rinvio alle disposizioni del d.lgs. n. 87/1992 negli artt. 96 e 106 del TUIR e nell’art. 6 del d.lgs. n. 446/1997. Poiché tali norme non sono state modificate per recepire l’abrogazione del decreto, il rinvio deve intendersi come rinvio "statico" al testo abrogato.

Di conseguenza, la qualifica del soggetto istante deve ancora essere valutata secondo la disciplina del d.lgs. n. 87/1992, anche se formalmente abrogato. Per questo motivo, alle attività svolte dalla società continua ad applicarsi la disciplina fiscale prevista per i soggetti finanziari.

Quanto all’aliquota addizionale del 10% sui compensi variabili, l’Agenzia ribadisce che il "settore finanziario" va individuato in senso ampio secondo i chiarimenti della circolare n. 4/E del 2011. In tale nozione rientrano anche i soggetti che prestano consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e questioni connesse, come la società istante.

Parere finale dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che:

  • ai fini IRES e IRAP, la società deve essere considerata soggetto finanziario e non industriale;
  • ai fini dell’art. 33 del d.l. n. 78/2010, la società rientra nel "settore finanziario" e deve quindi applicare l’aliquota addizionale del 10% sui bonus e sulle stock option corrisposti a dirigenti e collaboratori coordinati e continuativi.

Osservazione conclusiva

L’interpello conferma quindi che, in assenza di un aggiornamento espresso delle norme tributarie, il rinvio al d.lgs. n. 87/1992 conserva efficacia ai fini fiscali. Ne deriva una sostanziale continuità del regime per i soggetti che, pur avendo adeguato il bilancio alla disciplina civilistica post-riforma, svolgono attività che l’ordinamento tributario continua a ricondurre all’area finanziaria.

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