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Interpello

Risposta n. 108 del 13/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che il costo debba essere rilevato nell’esercizio in cui viene conclusa la transazione, cioè nel 2018, poiché la transazione costituirebbe il fatto generatore della passività; richiama inoltre i principi OIC 19, OIC 29 e OIC 31 e sostiene che non vi fosse un debito certo prima di tale accordo.

Imputazione temporale, ai fini IRES, dell’indennizzo dovuto per la risoluzione di un contratto di leasing in construendo a seguito di confisca dell’immobile

Il quesito

La società istante chiede in quale esercizio debba essere imputata la passività derivante dalla transazione del 2018 con la società concedente, al fine di individuare il periodo d’imposta di deduzione del componente negativo ex articolo 83 del TUIR.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che il componente negativo sia imputabile al periodo d’imposta 2017, perché la risoluzione di diritto del contratto e il sorgere dell’obbligazione al pagamento dell’indennizzo si collocano nel 2017, quando la sentenza della Cassazione ha reso definitivo il provvedimento di confisca. L’assenza di richiesta scritta di indennizzo da parte della controparte non incide sulla sostanza dell’obbligazione; resta invece indeducibile l’eventuale accantonamento per maggiori oneri ex articolo 107, comma 4, TUIR.

Imputazione temporale dell’indennizzo per risoluzione di leasing in construendo

L’interpello riguarda una società in liquidazione che redige il bilancio in forma abbreviata secondo i principi contabili nazionali. La questione nasce da un contratto di leasing in construendo avente a oggetto un’area e la costruzione di un immobile da adibire a centro commerciale, poi interessato da un sequestro preventivo e da successiva confisca.

Fattispecie

Nel 2007 la società Alfa stipula con Beta un contratto di leasing in construendo. Beta acquista l’area, la mette a disposizione di Alfa e finanzia anche la realizzazione del fabbricato. Nel contratto è prevista la risoluzione di diritto in caso di confisca dell’immobile, con obbligo per Alfa di corrispondere a Beta un indennizzo pari alla somma dei canoni non ancora scaduti e del prezzo di riscatto, attualizzati, oltre ad altre componenti previste contrattualmente.

L’immobile non viene consegnato nei tempi previsti perché sottoposto a sequestro preventivo nel 2010 nell’ambito di un procedimento per lottizzazione abusiva. La vicenda si chiude nel 2017 con sentenza della Corte di Cassazione che conferma la confisca.

Nel 2018 le parti stipulano una transazione: l’immobile viene considerato convenzionalmente ultimato, collaudato e preso in consegna da Alfa, il contratto di leasing si considera risolto di diritto per effetto dell’esecuzione del provvedimento di confisca e Beta 1 si impegna a promuovere incidente di esecuzione per ottenere la revoca della confisca e la restituzione del bene. Se l’immobile fosse poi venduto a terzi, il prezzo è convenzionalmente predeterminato; in caso di prezzo superiore, l’eccedenza spetterebbe ad Alfa, mentre in caso di prezzo inferiore Beta 1 potrebbe agire per la differenza. Se l’incidente di esecuzione fosse respinto, Beta 1 potrebbe agire per ottenere il credito derivante dalla risoluzione.

Quesito del contribuente

La società chiede quale sia l’esercizio di imputazione della passività derivante dalla transazione e, quindi, quale sia il periodo d’imposta di competenza per la deduzione del componente negativo ai sensi dell’articolo 83 del TUIR.

Soluzione interpretativa proposta

Alfa richiama il principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del TUIR e sostiene che, in linea generale, gli effetti fiscali seguono le rilevazioni contabili operate secondo i principi contabili nazionali.

Secondo l’istante, la transazione conclusa nel 2018 costituisce il fatto costitutivo della passività, perché sarebbe in quell’anno che si definisce in via negoziale la controversia e si consolida il debito. Di conseguenza, il costo dovrebbe essere imputato al 2018. La società richiama anche la giurisprudenza di legittimità e i principi contabili OIC 19, OIC 29 e OIC 31, sostenendo che l’evento transattivo rende certa la passività e che, al più, nel bilancio 2018 dovrebbe essere iscritto un fondo rischi per eventuali maggiori oneri.

L’istante evidenzia inoltre che la clausola contrattuale subordinava l’obbligo di pagamento dell’indennizzo a una richiesta scritta di Beta 1, mai formulata; per questo l’onere non sarebbe stato imputato né civilisticamente né fiscalmente fino a quel momento.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama:

  • l’articolo 83 del TUIR, come modificato dall’articolo 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che estende ai soggetti OIC adopter i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili;
  • il comma 1-bis dell’articolo 83 del TUIR;
  • la risoluzione n. 77/E del 23 giugno 2017, sul coordinamento tra bilancio e fisco;
  • la circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011, sulla necessità che i principi contabili siano correttamente applicati per attribuire rilevanza fiscale ai dati contabili;
  • l’OIC 19, che definisce i debiti come passività certe di natura determinata, iscrivibili quando sorge l’obbligazione al pagamento verso la controparte;
  • l’articolo 107, comma 4, del TUIR, richiamato per escludere la deducibilità di eventuali accantonamenti per oneri ulteriori.

Valutazione dell’Agenzia sulla qualificazione contabile

L’Agenzia osserva che, secondo il contratto di leasing, l’obbligazione di pagamento dei canoni era subordinata alla consegna e al collaudo dell’immobile, mentre la confisca costituiva evento di risoluzione di diritto. In tale ipotesi, l’indennizzo dovuto da Alfa comprendeva i canoni non ancora scaduti, il prezzo di acquisto finale e i canoni già scaduti e non pagati.

Poiché la sentenza della Corte di Cassazione che conferma la confisca è del 2017, la risoluzione di diritto del contratto si consolida in quello stesso anno e, con essa, sorge l’obbligazione della società verso Beta 1. L’Agenzia ritiene quindi che la mancata richiesta formale di indennizzo da parte della controparte non incida sulla sussistenza sostanziale dell’obbligazione.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In applicazione del principio di derivazione rafforzata, il componente negativo relativo all’indennizzo derivante dalla risoluzione del contratto è fiscalmente rilevante nel periodo d’imposta 2017, e non nel 2018.

L’Agenzia precisa però che un eventuale accantonamento per oneri ulteriori, connessi alla contestazione di un importo maggiore da parte di Beta 1, non è fiscalmente deducibile ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del TUIR.

Conclusioni operative

Per il contribuente, la conseguenza è che:

  • la passività principale connessa all’indennizzo va imputata al 2017;
  • l’eventuale transazione del 2018 non sposta il momento di deduzione fiscale del costo;
  • eventuali fondi rischi per ulteriori esposizioni non sono deducibili nei limiti indicati dall’Agenzia.

L’interpello si chiude quindi con il riconoscimento della rilevanza fiscale del componente negativo nel 2017, sulla base della definitività della confisca e della conseguente nascita dell’obbligazione contrattuale.

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