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Interpello

Risposta n. 104 del 10/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’istante, l’opzione spetterebbe al sovraindebitato, poiché la legge n. 3/2012 non attribuisce al liquidatore poteri di rappresentanza né oneri fiscali specifici e la procedura è equiparata a un pignoramento, con permanenza degli adempimenti fiscali in capo al debitore.

Procedimento di liquidazione del patrimonio e individuazione del soggetto legittimato a esercitare l’opzione IVA per imponibilità nella cessione di immobili

Il quesito

La contribuente chiede se, nella liquidazione del patrimonio di un imprenditore agricolo sovraindebitato, il potere di esercitare l’opzione per l’imponibilità IVA ex art. 10, comma 8-ter, DPR 633/1972 spetti al sovraindebitato oppure al liquidatore nominato dal tribunale.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che, nonostante lo spossessamento e l’amministrazione affidata al liquidatore, il sovraindebitato conservi la titolarità giuridica dei beni e la soggettività passiva d’imposta fino alla cessione. Non essendo prevista una soggettività fiscale autonoma del liquidatore né una sua rappresentanza fiscale, l’opzione IVA per l’imponibilità nella cessione dell’immobile deve essere esercitata dal sovraindebitato.

Liquidazione del patrimonio del sovraindebitato e opzione IVA per la cessione di immobili

L’interpello riguarda la procedura di liquidazione del patrimonio avviata nell’ambito della disciplina sul sovraindebitamento e, in particolare, individua chi sia legittimato a esercitare l’opzione per l’imponibilità IVA nella cessione di beni immobili ai sensi dell’art. 10, comma 8-ter, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Il tema assume rilievo operativo nella gestione delle vendite esecutive del patrimonio del debitore.

Fattispecie rappresentata

La dott.ssa istante riferisce che il Tribunale ha disposto, con decreto depositato in una data non indicata nel testo, la conversione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, aperta a carico di un imprenditore agricolo, in liquidazione del patrimonio. Con il medesimo provvedimento la stessa è stata nominata liquidatore.

In esecuzione dell’incarico, la liquidatrice ha assunto l’amministrazione del patrimonio del debitore e ha avviato le procedure competitive per la liquidazione dei beni. Tra questi vi sono alcuni immobili per i quali, in sede di atto di cessione, è possibile esercitare l’opzione per l’imponibilità IVA prevista dall’art. 10, comma 8-ter, del DPR n. 633/1972.

Quesito del contribuente

La questione posta all’Agenzia delle Entrate è se tale opzione possa essere validamente esercitata dal sovraindebitato, titolare dei beni, oppure dal liquidatore del patrimonio nominato dal tribunale.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

La contribuente ritiene che il soggetto legittimato a manifestare l’opzione sia il sovraindebitato. A sostegno della propria tesi osserva che:

  • la legge n. 3 del 2012, recante disposizioni in materia di usura ed estorsione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento, non attribuisce al liquidatore compiti di rappresentanza né gli pone espressamente a carico gli adempimenti fiscali;
  • il decreto di apertura della procedura di liquidazione è equiparato dall’art. 14-quinquies della legge n. 3/2012 a un atto di pignoramento del patrimonio del sovraindebitato;
  • per analogia con le esecuzioni ordinarie, gli adempimenti fiscali dovrebbero restare in capo al debitore esecutato.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama la disciplina della legge 27 gennaio 2012, n. 3, che prevede specifiche procedure per la gestione delle crisi dei soggetti esclusi dall’ambito della legge fallimentare. Le procedure considerate sono:

  • accordo di composizione della crisi;
  • piano del consumatore;
  • liquidazione del patrimonio.

Viene inoltre richiamato l’art. 14-quinquies della legge n. 3/2012, che equipara il decreto di apertura della procedura all’atto di pignoramento e determina uno spossessamento dei beni da liquidare. È richiamata anche la circolare n. 19/E del 6 maggio 2015.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che, con il decreto di apertura della procedura, il giudice ordina lo spossessamento dei beni in favore del liquidatore. Tuttavia, tale effetto non comporta il trasferimento della titolarità giuridica dei beni, che resta in capo al debitore fino al perfezionamento della cessione ai terzi.

Di conseguenza, il sovraindebitato conserva la soggettività passiva d’imposta, poiché la legge n. 3/2012 non riconosce al liquidatore una soggettività fiscale autonoma o alternativa rispetto a quella del debitore e non gli attribuisce una rappresentanza fiscale dello stesso.

L’Agenzia conclude quindi che il soggetto legittimato a esercitare l’opzione di cui all’art. 10, comma 8-ter, del DPR n. 633/1972 è il sovraindebitato, in quanto titolare del diritto di proprietà del bene oggetto di cessione.

Conclusioni operative

Per le cessioni immobiliari effettuate nell’ambito della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, l’opzione per l’imponibilità IVA deve essere esercitata dal debitore e non dal liquidatore. La procedura di liquidazione comporta infatti lo spossessamento e l’amministrazione dei beni da parte del liquidatore, ma non trasferisce a quest’ultimo la titolarità giuridica del patrimonio né la relativa legittimazione fiscale.

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