Cassazione Penale, Sentenza n. 1834/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha disposto la conversione del ricorso per cassazione in appello e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Bari per il giudizio, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. Il merito della censura non è stato esaminato in sede di legittimità: la vicenda passa ora al giudice d'appello competente.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Giandolfi era imputato per le violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale, contestate ai sensi dell'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesse tra il 17 novembre e il 29 dicembre 2018. Con sentenza del 4/10/2021 il GUP di Foggia lo aveva dichiarato colpevole e condannato a 16 mesi di reclusione. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione denunciando difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza: il GUP si sarebbe limitato a indicare la fonte dichiarativa senza indicare né valutare i documenti probatori.
Norme richiamate
art. 75 d.lvo n. 159/2011
La norma è la fonte sulla quale sono state inquadrate le violazioni contestate (inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale); la Corte riporta che i reati contestati sono quelli riconducibili a tale disposizione per i fatti indicati nel periodo 17/11-29/12/2018.
art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso immediato per cassazione che denunci vizio motivazionale deve essere convertito in appello e gli atti trasmessi al giudice competente per l'appello: la Corte ha applicato questa norma per disporre la conversione e la trasmissione alla Corte d'Appello di Bari.
Massime di principio
- Quando in cassazione si denuncia un vizio motivazionale (insufficienza o contraddittorietà della motivazione), il ricorso può essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569(3) c.p.p.: in pratica la questione torna al giudice d'appello e la Cassazione non decide il merito in quella sede.
- Per impugnare con efficacia una condanna per carenza motivazionale è utile che il ricorso indichi con specificità le omissioni o le contraddizioni nella motivazione e colleghi tali vizi ai documenti/elementi probatori contestati, al fine di evitare la sola conversione procedurale senza un concreto esame delle ragioni.
- La conversione non è una vittoria sul merito del ricorrente: conserva invece il rimedio (accesso al giudizio d'appello) ma differisce la valutazione sul punto sostanziale al giudice di merito.
- Se si contesta la valutazione di documenti o prove, è strategico allegare o richiamare in modo puntuale gli atti e chiedere espressamente che il giudice d'appello valuti quegli elementi, fornendo indicazioni chiare su come la motivazione sia viziata.
- In fase di impugnazione è importante scegliere la sede e la formula processuale più adeguata: censure di fatto/probatorie sono spesso più efficacemente trattate in appello, mentre la Cassazione è invece competente per questioni di diritto.
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