Ordinanza n. 1886/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo: 1) del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici, datato 29 ottobre 2025 e notificato in pari data, tramite il quale la Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici ha giudicato la ricorrente non idonea a causa della presenza di “tatuaggi su parti di corpo non coperti dall’uniforme”; 2) del verbale redatto dalla Commissione in data 29 ottobre 2025 per l’espletamento degli accertamenti psicofisici della ricorrente contenente il giudizio finale nonché la motivazione del giudizio di non idoneità; 3) di ogni verbale e atto, anche non conosciuto, della commissione inerente all’accertamento dei requisiti psico-fisici della ricorrente ed in particolar modo quelli relativi all’accertamento della presenza di tatuaggi e di ogni atto che la difesa allega e produce; 4) di ogni altro atto, anche depositato, comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche non conosciuto, nella parte in cui sia lesivo della posizione dell’odierna ricorrente; e per la condanna dell’Amministrazione a revocare il provvedimento di non idoneità di parte ricorrente, con la conseguente ammissione alle successive fasi del concorso; - quanto ai motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 5 febbraio 2026, per l'annullamento previa sospensione: della graduatoria di merito dei candidati alla procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2.517 posti, aperta ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, datata 19 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica per la presenza di tatuaggi visibili con l'uniforme estiva e successiva graduatoria di merito della procedura concorsuale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici del 29 ottobre 2025, il verbale contenente il giudizio finale di non idoneità, gli ulteriori atti della Commissione relativi all'accertamento dei tatuaggi e gli atti presupposti e conseguenti. Ha dedotto l'illegittimità del giudizio di non idoneità, rilevando che i tatuaggi individuati come visibili con la divisa estiva a maniche corte erano in corso di rimozione. La Commissione medica aveva riferito che, in sporadici casi, la rivalutazione dei tatuaggi era stata disposta collegialmente per verificare l'esito del processo riparativo secondario a specifiche tecniche di rimozione, senza tuttavia indicare né la fase della rimozione considerata né le tecniche che avevano giustificato le rivalutazioni. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche la graduatoria di merito della procedura concorsuale, successivamente ampliata, chiedendo la riammissione alle successive fasi del concorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris, pur riservando al merito ogni ulteriore approfondimento. La Commissione non aveva sufficientemente motivato la ragione medico-scientifica per cui il processo di rimozione dei tatuaggi della ricorrente non fosse assimilabile ai casi nei quali era stata disposta una rivalutazione. L'insufficiente indicazione della fase della rimozione e delle specifiche tecniche considerate impediva di verificare la coerenza e la non arbitrarietà del diverso trattamento. Nel bilanciamento degli interessi, anche in coerenza con l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2026, n. 512, il Tribunale ha ordinato al Ministero di riesaminare la posizione della ricorrente tramite una Commissione in diversa composizione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata al definitivo. È stata fissata la camera di consiglio del 23 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato il fumus boni iuris e ha adottato una misura cautelare conformativa di riesame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e il conseguente oscuramento.
Massime di principio
- Quando una commissione medica concorsuale tratta diversamente candidati i cui tatuaggi sono in corso di rimozione, deve indicare in modo sufficientemente specifico la fase del processo di rimozione e le tecniche considerate rilevanti, spiegando la ragione medico-scientifica della differenza di trattamento.
- Il giudizio di non idoneità psico-fisica fondato sulla visibilità di tatuaggi è assistito da fumus boni iuris quando l'amministrazione non chiarisce perché il processo di rimozione del tatuaggio del candidato non sia assimilabile a quello di altri candidati ammessi a rivalutazione.
- In sede cautelare il giudice amministrativo può ordinare il riesame della posizione concorsuale da parte di una commissione in diversa composizione quando il giudizio medico-amministrativo presenti un'insufficiente motivazione tecnico-scientifica e debba essere rinnovato il relativo apprezzamento.
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