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Sentenza

Sentenza n. 145/2026 - Brescia, Sezione 1

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE del provvedimento prot. n°AGEA.AGA.2022.29760 del 8/9/2022, notificato da AGEA in data 26/09/2022 all'Az. Ag. Marzocchi Giuseppe, avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato, con tutti i suoi allegati, con cui veniva comminato all'azienda destinataria, a seguito del ricalcolo del prelievo in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l'annata 2004/2005 della somma di € 458.554,09 a titolo di capitale e di € 156.590,13 a titolo di interessi, (doc. 1), nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto;

Giustizia amministrativa202201021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per la campagna 2004/2005, con richiesta di pagamento di capitale e interessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia pubblica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui AGEA, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 360/2020, aveva ricalcolato il prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiero-casearia 2004/2005, quantificandolo in 458.554,09 euro a titolo di capitale e 156.590,13 euro a titolo di interessi. Il ricorso censurava il provvedimento sotto i profili indicati nell'atto introduttivo, non ulteriormente dettagliati nella sentenza. Nel corso del giudizio è sopravvenuta la disciplina dell'art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023: il ricorrente ha sostenuto che tale disposizione avesse privato di efficacia il provvedimento impugnato, chiedendo di considerare cessata la materia del contendere; AGEA ha riconosciuto la sopravvenuta inefficacia dell'atto e la conseguente carenza di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La sopravvenuta disciplina legislativa ha previsto nuovi criteri per il ricalcolo del debito relativo al prelievo supplementare, ha limitato la decorrenza degli interessi al 27 giugno 2019 e ha dichiarato prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. Poiché la comunicazione impugnata è divenuta inefficace ex lege e l'amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti, non sussiste più un interesse concreto e attuale all'annullamento dell'atto. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure originarie. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda, anche in ragione della sopravvenienza legislativa.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    La disposizione ha introdotto nuovi criteri per il ricalcolo del prelievo supplementare, ha previsto l'applicazione degli interessi dal 27 giugno 2019 e ha privato di effetto le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la norma è stata applicata perché il provvedimento impugnato è divenuto inefficace ex lege.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenienza normativa priva di efficacia ex lege il provvedimento amministrativo impugnato e impone all'amministrazione di adottare una nuova determinazione, viene meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento dell'atto e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La dichiarazione legislativa di inefficacia delle comunicazioni amministrative di ricalcolo impedisce al giudice di procedere all'esame delle censure rivolte contro tali comunicazioni, se l'atto non è più idoneo a produrre effetti lesivi.
  • La sopravvenuta inefficacia dell'atto impugnato non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: quando permane la necessità di una nuova rideterminazione amministrativa e non vi è una piena soddisfazione della pretesa dedotta in giudizio, l'esito processuale è l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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