Cassazione Penale, Sentenza n. 27141/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno denunciato la violazione di legge in materia di prescrizione (artt. 157, 160 e 161 c.p.), sostenendo che, alla data della sentenza di appello, era decorso il termine prescrizionale di 6 anni dalla pronuncia della sentenza di primo grado e che dunque il reato era estinto per prescrizione secondo la normativa previgente alle riforme (leggi n. 3/2019 e n. 134/2021). Hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendo che tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello siano trascorsi oltre sei anni e che, pertanto, il reato fosse estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p. e correlati. La Corte ha valutato anche l'effetto dell'atto interruttivo (la citazione in appello) e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, con più atti interruttivi, perché la prescrizione non si verifichi è necessario che tra un atto interruttivo e l'altro non sia decorso per intero il termine ordinario previsto dall'art. 157 c.p. Constatata l'estinzione del reato per prescrizione, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio
Norme richiamate
art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (detenzione/spaccio di stupefacenti); la sentenza impugnata riguardava una condanna ex art. 73 comma 5, ma la decisione della Cassazione si è concentrata sul tema processuale della prescrizione e non sulla valutazione del fatto sostanziale
art. 157 cod. pen.
Il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo (art. 161, comma secondo, cod. pen.) soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario (art. 157 cod. pen.)
L'art. 157 stabilisce il termine ordinario di prescrizione e, nella lettura della Corte, se dal primo grado all'appello decorre il termine ordinario, il reato si estingue salvo che atti interruttivi successivi siano tali da impedire il decorso completo del termine tra ciascun atto
art. 160 cod. pen.
Regola gli atti interruttivi e il termine massimo di prescrizione; la Corte richiama la necessità che, in presenza di più atti interruttivi, non sia superato il termine ordinario tra atti successivi perché la prescrizione non si perfezioni
art. 161 cod. pen.
Disciplina il termine massimo di prescrizione; richiamata come parametro insieme agli artt. 157 e 160 per la verifica dei termini tra atti interruttivi e del relativo esito prescrizionale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per i limiti della motivazione consentita in cassazione (deroga ai limiti stretti necessari per la motivazione del ricorso)
Legge n. 3/2019 e Legge n. 134/2021
Riforme della disciplina della prescrizione che hanno modificato i termini e gli effetti degli atti interruttivi; nella fattispecie la Corte ha applicato la normativa previgente a tali riforme (ossia le regole sulla prescrizione antecedenti alle modifiche legislative) perché rilevante per il momento in cui è maturata la prescrizione
Massime di principio
- Per verificare se un reato si è estinto per prescrizione tra la sentenza di primo grado e quella d'appello, calcolare il decorso del termine ordinario previsto dall'art. 157 c.p.: se è trascorso per intero, il reato si estingue salvo che atti interruttivi validi interrompano il decorso
- Gli atti interruttivi (es. citazione in appello) hanno efficacia interrompente, ma in presenza di più atti interruttivi è necessario verificare che tra ciascun atto non sia trascorso integralmente il termine ordinario; il superamento del termine ordinario tra atti comporta il perfezionamento della prescrizione
- Occorre sempre determinare quale disciplina normativa della prescrizione sia applicabile (previgente o post-riforma): la regola applicabile dipende dal criterio di legge nel tempo e dal momento in cui la prescrizione è maturata
- Se la Cassazione accerta l'estinzione del reato per prescrizione, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio (non si procede a nuovo esame del merito), perché l'accertamento è di natura estintiva
- Nelle impugnazioni è utile documentare con precisione le date delle pronunce e degli atti interruttivi e contestare tempestivamente il calcolo dei termini, allegando la normativa e la giurisprudenza pertinente per dimostrare l'estinzione per prescrizione
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