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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29855/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva accolto la richiesta di DI DIO di applicare la continuazione fra sentenze emesse in momenti diversi. Il ricorso denunciava la violazione di legge per il mancato riconoscimento della competenza funzionale della Corte d'Appello di Roma come giudice dell'esecuzione, sostenendo che la Corte d'Appello, con la sentenza più recente, aveva riformato il giudizio di primo grado riconoscendo le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza e quindi aveva operato una modifica sostanziale che trasferisce la competenza per l'esecuzione alla Corte d'Appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando l'art. 666 cod. proc. pen. e la giurisprudenza consolidata, ha affermato che quando l'appello riforma la sentenza non soltanto quoad poenam ma anche sul piano sostanziale (ad es. riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza o modifica del bilanciamento attenuanti/aggravanti) la competenza in funzione di giudice dell'esecuzione spetta alla Corte d'Appello. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Roma per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Il giudice competente per l'esecuzione è quello che ha deliberato; se l'esecuzione riguarda provvedimenti di giudici diversi prevale il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo; se in appello la sentenza di primo grado è stata riformata (non limitatamente alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili) la competenza spetta alla corte d'appello.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso dall'organo dell'accusa; la Corte nell'esaminare la questione ha fatto prevalere l'analisi fondata sull'art. 666 per stabilire la competenza in executivis.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 1, n. 18874 del 15/06/2020; Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017

    Conferma del principio secondo cui la competenza per l'esecuzione è del giudice di appello quando, in appello, avvengano riconoscimenti o esclusioni di circostanze che incidono sul giudizio di comparazione o quando sia stata applicata la continuazione tra più reati.

Massime di principio

  • La competenza per l'esecuzione è attribuita al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile tra quelli coinvolti.
  • Se l'appello ha riformato la sentenza limitandosi alla pena (quoad poenam), alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, la competenza per l'esecuzione resta del giudice di primo grado.
  • Quando l'appello incide sul piano sostanziale (es. riconoscimento di attenuanti generiche con prevalenza, esclusione di aggravanti, modifica del bilanciamento o applicazione della continuazione), la competenza in funzione di giudice dell'esecuzione spetta alla Corte d'Appello.
  • Un provvedimento eseguito da un giudice ritenuto incompetente può essere annullato e gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per l'ulteriore corso.
  • In caso di dubbio sulla competenza in executivis, l'organo dell'accusa può proporre impugnazione per ottenere la corretta individuazione del giudice dell'esecuzione.

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