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Sentenza

Sentenza n. 813/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento: A. dell’Ordinanza Sindacale n. 17 del 10.03.2025 notificata a mezzo pec in data 01.04.2025 avente ad oggetto “Ordinanza chiusura varchi carrabili non autorizzati via Giustino Fortunato”; B. se ed in quanto lesivo, del verbale di sopralluogo del 12.11.2024 eseguito dalla Polizia Municipale di Casoria alla via Giustino Fortunato e alla adiacente via Marchitto, conosciuto nell’esistenza, a seguito di suo richiamo nell’Ordinanza Sindacale n. 17 del 10.03.2025, ma non nel contenuto; C. di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e/o che dovesse medio tempore sopraggiungere e, sin da ora, da intendersi impugnati per illegittimità derivata dai vizi in questa sede denunciati.

Giustizia amministrativa202502720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che disponeva l'immediata chiusura dei varchi carrabili non autorizzati e il ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 17 del 10 marzo 2025, fondata su un sopralluogo della Polizia Municipale del 12 novembre 2024 e sulla contestata assenza di autorizzazione per tre passi carrabili. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 e l'eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà e sviamento, poiché mancavano contingibilità e urgenza: i varchi esistevano da almeno vent'anni, erano noti all'amministrazione e risultavano già considerati nell'autorizzazione commerciale del 2016; inoltre, erano trascorsi oltre quattro mesi tra il sopralluogo e l'ordinanza. La ricorrente contestava anche la genericità della motivazione sul pericolo per l'incolumità pubblica. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 41 e 97 Cost. e dell'art. 3 l. 241/1990 per difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che la chiusura degli unici accessi all'area di parcheggio avrebbe di fatto impedito la prosecuzione dell'attività commerciale, con misura sproporzionata e non adeguatamente istruita. Il terzo motivo deduceva contraddittorietà tra l'ordinanza del 2025 e l'autorizzazione commerciale n. 2599 dell'11 novembre 2016, con la quale il Comune aveva assentito la struttura di vendita con parcheggio e aveva preso atto, anche tramite il parere favorevole della Polizia Municipale del 5 giugno 2016, dell'esistenza dei varchi carrabili. La società lamentava quindi difetto di istruttoria, travisamento e lesione del legittimo affidamento.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso e annullato l'ordinanza sindacale. Ha ritenuto assorbente il primo motivo, rilevando che gli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 attribuiscono un potere extra ordinem, residuale e derogatorio, esercitabile soltanto in presenza di un pericolo effettivo, non tipizzato, grave e imminente, adeguatamente istruito e motivato, quando gli strumenti ordinari non siano sufficienti. Nel caso concreto mancava la contingibilità, poiché la situazione dei varchi era annosa, strutturale, prevedibile e nota al Comune; mancava altresì l'urgenza, come dimostrato dal periodo di oltre quattro mesi tra il sopralluogo e l'adozione dell'ordinanza. Il provvedimento si limitava inoltre ad affermare genericamente che i varchi creavano pericoli per la pubblica e privata incolumità, senza indicare gli elementi fattuali o tecnici del pericolo né dimostrare l'insufficienza dei rimedi ordinari previsti dal Codice della Strada. Il TAR ha ravvisato anche una manifesta contraddittorietà e un difetto di istruttoria, poiché l'ordinanza qualificava come abusivi e pericolosi varchi che il Comune aveva precedentemente considerato nell'autorizzazione commerciale del 2016. L'inversione di valutazione non era accompagnata da una motivazione relativa a un mutamento della situazione di fatto o a una nuova ponderazione dell'interesse pubblico e risultava lesiva dell'affidamento qualificato della società. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 3.000,00 oltre accessori e rimborso forfettario delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

    La disposizione concorre a fondare il potere sindacale contingibile e urgente, esercitabile solo in presenza dei presupposti rigorosi dell'emergenza e del pericolo effettivo.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

    Il potere extra ordinem del Sindaco, quale ufficiale di Governo, è residuale e derogatorio e richiede contingibilità, urgenza, adeguata istruttoria e congrua motivazione.

  • art. 22 d.lgs. 285/1992

    La contestata violazione della disciplina sui passi carrabili avrebbe dovuto essere affrontata mediante gli strumenti ordinari previsti dal Codice della Strada, non mediante un'ordinanza contingibile e urgente in assenza di emergenza.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'ordinanza è illegittima per insufficiente motivazione, poiché non esponeva concretamente le ragioni del pericolo per l'incolumità pubblica né la necessità di ricorrere al potere straordinario.

  • art. 41 Cost.

    La chiusura degli unici accessi all'area di parcheggio, incidendo sulla prosecuzione dell'attività commerciale, doveva essere supportata da adeguata istruttoria e da una misura non sproporzionata.

  • art. 97 Cost.

    L'azione amministrativa deve rispettare legalità, tipicità, coerenza, logicità e buona fede; il potere extra ordinem è eccezionale e l'amministrazione non può contraddire precedenti valutazioni favorevoli senza adeguata motivazione.

  • art. 39 c.p.a.

    Il rinvio esterno consente l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese del processo amministrativo.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; il Comune, risultato soccombente, è stato condannato a rifondere le spese alla società ricorrente.

Massime di principio

  • Il potere sindacale contingibile e urgente è extra ordinem, residuale e derogatorio rispetto al principio di legalità e tipicità; può essere esercitato soltanto in presenza di un pericolo effettivo, grave e imminente, non tipizzato dalla legge, quando i rimedi ordinari non siano idonei a fronteggiarlo.
  • Una situazione annosa, strutturale, prevedibile e da tempo nota all'amministrazione non integra il requisito della contingibilità necessario per l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente.
  • Il significativo intervallo temporale tra l'accertamento della situazione e l'adozione dell'ordinanza è elemento sintomatico dell'assenza di urgenza e dell'insussistenza di un pericolo tale da imporre un intervento immediato e indilazionabile.
  • Un'ordinanza contingibile e urgente deve indicare, sulla base di un'adeguata istruttoria, gli elementi concreti e tecnici del pericolo per l'incolumità pubblica e spiegare perché gli strumenti ordinari non siano sufficienti; una motivazione generica e apodittica non è idonea.
  • L'amministrazione che abbia previamente assentito un'attività prendendo atto di una determinata conformazione dei luoghi non può successivamente qualificare quella stessa situazione come abusiva e pericolosa senza verificare e motivare specificamente il mutamento dei fatti o della valutazione dell'interesse pubblico; in difetto, incorre in contraddittorietà e lede il legittimo affidamento del privato.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiMotivazione del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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