Sentenza n. 827/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento - dell’ordinanza del Sindaco di Frosinone -OMISSIS-, con la quale è stata ordinata, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs n. 267/2000, una serie di lavori di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale del compendio industriale sito in Frosinone, alla via -OMISSIS-, di proprietà della ricorrente e nonché di bonifica dell’immobile e delle aree attigue. - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, compresi gli atti istruttori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente del Sindaco che imponeva lavori di messa in sicurezza, consolidamento strutturale, bonifica e risanamento ambientale del compendio industriale e delle aree pertinenziali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha dedotto: 1) violazione delle garanzie partecipative, sostenendo che non vi fosse un’effettiva urgenza, poiché l’immobile versava da anni in stato di abbandono e l’area era recintata; 2) inesistenza o nullità dell’ordinanza, perché l’originale era stato firmato digitalmente ma la copia notificata era cartacea e priva di sottoscrizione autografa; 3) difetto di motivazione, non essendo adeguatamente esplicitati il pericolo per l’incolumità pubblica e privata e il rischio ambientale, né messi a disposizione gli atti istruttori richiamati; 4) travisamento dei fatti e insussistenza dello stato di abbandono e del rischio di inquinamento descritti nell’ordinanza. Il Comune ha sostenuto la legittimità dell’atto, fondato sugli accertamenti degli uffici tecnici comunali e dei Carabinieri Forestali, dai quali risultavano il deterioramento del compendio, coperture crollate o instabili, possibile presenza di eternit, cumuli di pneumatici, fusti metallici e una vasca contenente liquidi non identificati, in prossimità di un corso d’acqua tutelato.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha ritenuto che la natura contingibile e urgente dell’ordinanza sindacale comporti fisiologicamente esigenze di celerità tali da consentire l’omissione della comunicazione di avvio, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, l. 241/1990. Quanto alla sottoscrizione, ha escluso la nullità: la firma digitale dell’originale sostituisce quella autografa e la notificazione in forma cartacea non incide sulla validità dell’atto; inoltre, la mancata sottoscrizione della copia notificata costituisce, al più, una mera irregolarità quando l’originale sia regolarmente sottoscritto e la provenienza dell’atto sia certa. Con riferimento alla motivazione e ai presupposti dell’ordinanza, il Collegio ha ritenuto sussistente un pericolo attuale e concreto, anche potenziale, per l’incolumità e per l’ambiente. La risalenza della situazione e la sua eventuale prevedibilità o evitabilità non escludono l’urgenza, essendo sufficiente la permanenza del pericolo al momento dell’adozione dell’atto. Le risultanze del sorvolo dei Carabinieri e del sopralluogo degli uffici comunali erano state richiamate nella motivazione per relationem e rese disponibili nella sfera di conoscibilità della società; non era necessario che fossero materialmente notificati insieme all’ordinanza, anche perché la ricorrente non aveva presentato istanza di accesso. Le contestazioni fattuali sono state smentite dalla documentazione fotografica, dalle relazioni tecniche, dagli accertamenti catastali e cartografici e dalla stessa documentazione prodotta dalla società in precedenza per dimostrare l’inagibilità dell’immobile ai fini IMU. Il rischio ambientale è stato ritenuto sufficiente anche in chiave precauzionale, in presenza di rifiuti, sostanze non identificate e possibile eternit in prossimità di un corso d’acqua. Le misure ordinate sono state considerate proporzionate, necessarie, adeguate e sufficientemente determinate. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
con atto motivato……nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
Attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
art. 7, commi 1 e 2, l. 241/1990
eventuale omissione delle garanzie partecipative ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità
Consente di omettere la comunicazione di avvio quando la particolare urgenza del procedimento renda incompatibile la previa partecipazione; tale esigenza caratterizza fisiologicamente le ordinanze contingibili e urgenti.
art. 3, comma 3, l. 241/1990
eventuale richiamo nella motivazione di altro atto dell'amministrazione
Consente la motivazione per relationem quando l’atto richiamato sia indicato e posto nella sfera di conoscibilità dell’interessato, anche senza necessità di materiale allegazione al provvedimento.
artt. 20, 21 e 24, d.lgs. 82/2005
un documento firmato digitalmente ... equivale a tutti gli effetti di legge ad un atto cartaceo con firma autografa
La sottoscrizione digitale garantisce provenienza, autenticità, integrità e immodificabilità del documento informatico e sostituisce la firma autografa.
d.lgs. 42/2004
Il riferimento alla tutela paesaggistica del corso d’acqua prossimo al compendio rafforza la rilevanza del rischio ambientale considerato nell’esercizio del potere contingibile e urgente.
Massime di principio
- Nelle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, la particolare esigenza di celerità può giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione preventiva è incompatibile con la funzione di fronteggiare tempestivamente un pericolo imminente.
- Il presupposto delle ordinanze contingibili e urgenti è costituito dall’attualità di un pericolo concreto o anche potenziale per l’incolumità pubblica o per l’ambiente; la circostanza che la situazione sia risalente, prevedibile o precedentemente evitabile non esclude il potere extra ordinem, se il pericolo permane al momento dell’adozione dell’atto.
- In presenza di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e di elementi idonei a far presumere un rischio di contaminazione, il principio di precauzione consente l’adozione di misure urgenti anche prima della completa identificazione della natura delle sostanze o dell’accertamento definitivo del danno ambientale.
- La motivazione per relationem è legittima quando gli atti istruttori richiamati siano individuati nei loro contenuti essenziali e posti nella sfera di conoscibilità dell’interessato; non è necessario che siano materialmente allegati o notificati insieme al provvedimento, se l’interessato può attivarsi per acquisirli.
- La firma digitale dell’originale di un provvedimento amministrativo ha la stessa efficacia della firma autografa; la notificazione di una copia cartacea priva di sottoscrizione non determina la nullità dell’atto quando l’originale sia regolarmente sottoscritto e la provenienza dell’atto sia certa.
- Le misure imposte con un’ordinanza contingibile e urgente sono legittime quando risultino adeguate e necessarie rispetto al pericolo accertato, non eccessive e sufficientemente determinate quanto agli interventi richiesti al destinatario.
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