Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47381/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello per tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della sussistenza del delitto di minaccia (art. 612 c.p.), sostenendo che le argomentazioni difensive, ivi compresa la consulenza tecnica di parte che metteva in dubbio la volontarietà e la plausibilità dell'ipotesi di tentativo di investimento, non sono state adeguatamente confutate; 2) violazione del principio di correlazione e lesione del diritto di difesa perché il giudice di primo grado aveva introdotto e valutato episodi non contestati che sono stati poi utilizzati nella motivazione senza averli specificamente contestati in appello; 3) in via sussidiaria, contraddittorietà e difetto di valutazione comparata delle prove testimoniali e tecniche che risultano inconciliabili e non adeguatamente esaminate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto fondati i rilievi sul vizio di motivazione e sulla violazione del principio di correlazione (il secondo e il terzo motivo), annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per un nuovo esame complessivo e la corretta valutazione degli elementi probatori e della rilevanza degli episodi emersi in dibattimento. Ha inoltre annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla contravvenzione prevista dall'art. 660 c.p., dichiarando il reato estinto per prescrizione (termine di cinque anni decorso il 4 novembre 2020). La declaratoria di estinzione impedisce la rinnovazione del giudizio su quel capo, mentre il capo relativo al reato più grave (minaccia, art. 612 c.p.) è stato rimesso al merito per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    La Cassazione richiama che il delitto di minaccia va valutato con criterio medio e in relazione alle concrete circostanze: è necessaria la prova che la condotta sia oggettivamente idonea a turbare la libertà psicologica della vittima e che vi sia dolo minatorio; la mera assunzione di un rischio personale (es. tentativo di farsi investire) non è automaticamente riconducibile a minaccia senza specifica motivazione sull'idoneità intimidatoria e sulla volontarietà.

  • art. 660 cod. pen.

    Si tratta di una contravvenzione con termine di estinzione quinquennale; nel caso concreto il termine è decorso (4 novembre 2020) e la Cassazione ha annullato senza rinvio la relativa sentenza per prescrizione.

  • art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che l'assoluzione in base a questo articolo è ammessa solo quando dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'inesistenza del fatto o la non imputabilità; nel caso non sussistono condizioni per una assoluzione immediata e perciò si è disposta la rimessione in merito.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per delimitare i motivi utilizzabili in Cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti previsti e con tre motivi di censura ammessi all'esame.

  • art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 176/2020) e art. 16 D.L. 30/12/2021 n. 228

    Richiamate in relazione alla richiesta di discussione orale nel procedimento davanti alla Corte di Cassazione; rilevano aspetti procedurali sulla trattazione orale del ricorso.

Massime di principio

  • Per il reato di minaccia (art. 612 c.p.) il giudice deve valutare se la condotta dell'agente, considerata con criterio medio e nel contesto concreto, sia oggettivamente idonea a suscitare timore nella vittima; non è sufficiente descrivere un comportamento per qualificare automaticamente la condotta come minatoria.
  • La prova del dolo minatorio richiede elementi che dimostrino la volontarietà dell'intento intimidatorio; comportamenti che espongono l'agente a rischi personali (es. tagliare la strada) possono essere compatibili con autodifesa o casualità e vanno analizzati specificamente.
  • Se in dibattimento vengono acquisiti e valutati fatti non formalmente contestati, occorre rispettare il principio di correlazione tra capo di imputazione e thema probandi e garantire pieno esercizio del diritto di difesa; l'utilizzo di episodi non contestati può determinare vizio della motivazione e obbligo di annullamento con rinvio.
  • La Cassazione annulla con rinvio ogni qualvolta rilevi un significativo deficit motivazionale che incide sulla ricostruzione degli elementi costitutivi del reato; la valutazione di merito dovrà essere ripetuta dal giudice di rinvio applicando i principi richiamati.
  • La prescrizione di reati contravvenzionali comporta annullamento senza rinvio per estinzione del reato; l'assoluzione immediata ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. è possibile solo quando la non sussistenza del fatto o l'assenza di rilevanza penale emergano dagli atti in modo incontrovertibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.