Cassazione Penale, Ordinanza n. 25172/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., applicabile al ricorso avverso la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla non applicabilità dell'art. 129 c.p.p. In sostanza ha chiesto il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento, ma il ricorso non si è collocato entro i motivi tassativamente ammessi per tale tipo di impugnazione. Dalla motivazione emerge che il ricorso non lamentava questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
richiamato dal ricorrente come parametro del vizio di motivazione sulla non applicabilità dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità; la Corte non entra nel merito perché il motivo è fuori dai limiti dell'impugnazione ammessa.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
legge n. 103 del 2017
indicata come fonte introduttiva del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
- Non è deducibile con ricorso contro il patteggiamento un generico vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., se la censura non si riconduce a uno dei motivi espressamente consentiti dalla legge.
- Quando il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dai limiti legali, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
- La sentenza ribadisce che, nel patteggiamento, il controllo di legittimità è a critica vincolata e non consente una revisione generalizzata della motivazione della decisione.
Come è indicizzato
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