Cassazione Penale, Sentenza n. 33824/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto pluriaggravato di energia elettrica, articolando due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'insussistenza delle aggravanti contestate (nn. 2 e 7 dell'art. 625 c.p.) e per la mancata motivazione rispetto alle censure sollevate in appello; (2) violazione di norme procedurali e vizio di motivazione per l'inutilizzabilità delle risultanze tecniche prodotte dai verificatori Enel, deducendo che gli strumenti utilizzati non erano meglio identificati (mancanza di indicazione di margine d'errore, taratura, omologazione o revisione) e che le verifiche avrebbero dovuto essere considerate atti irripetibili che avrebbero richiesto specifiche garanzie difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (i) l'aggravante di cui al n.7 dell'art. 625 c.p. è integrata dalla sottrazione di energia destinata a pubblico servizio (richiamando giurisprudenza), e la manomissione del contatore mediante magnete integra comunque la violenza sulle cose; la mancata motivazione espressa su un punto specifico non è censurabile se il rigetto emerge dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza impugnata; (ii) i tecnici Enel hanno legittimamente operato, acquisendo elementi di prova nei poteri di polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 220 disp. att. e 348 c.p.p.; l'attività di verifica non costituisce atto irripetibile che imponga la presenza del difensore salvo prelievi o manipolazioni che modifichino lo stato dei luoghi; le contestazioni sugli strumenti (taratura, margine di errore) attengono all'entità del danno e non alla sussistenza della condotta, posto che l'apposizione del magnete determina oggettivamente una diminuzione della rilevazione del consumo. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (nn. 2 e 7)
La sottrazione di energia elettrica destinata a pubblico servizio integra l'aggravante di cui al n.7; la violenza sulle cose (n.2) può sussistere anche quando la manomissione del contatore tramite magnete altera il funzionamento dell'apparecchio
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
art. 220 disp. att. c.p.p.
Consente agli incaricati del gestore di svolgere attività accertativa; se agiscono nei poteri attribuiti dalla norma possono esercitare funzioni assimilabili a quelle della polizia giudiziaria
art. 348 cod. proc. pen.
Riferimento alla qualificazione dell'attività degli incaricati come svolta nell'ambito dei poteri della polizia giudiziaria, legittimando le verifiche tecniche eseguite
art. 55 cod. proc. pen.
Attribuisce alla polizia giudiziaria il compito di assicurare le fonti di prova e raccogliere elementi utili all'applicazione della legge penale, giustificando quindi l'attività di verifica svolta dai tecnici
art. 360 cod. proc. pen.
Rilevato in relazione alle garanzie difensive: le garanzie difensive previste per atti irripetibili non si applicano a semplici accertamenti sullo stato dei luoghi che non alterino la situazione oggettiva
Giurisprudenza citata (Sez. 4, Sent. n.1850 del 07/01/2016)
Sez. 4, Sentenza n. 1850/2016, Rv. 266229
Precedente secondo cui la sottrazione di energia al servizio elettrico costituisce aggravante quando il servizio ha carattere di pubblica utilità
Massime di principio
- La manomissione del contatore mediante magnete configura il reato di furto di energia elettrica e può integrare le aggravanti previste dall'art. 625 c.p. quando il servizio è di natura pubblica
- L'assenza di una motivazione espressa su singoli punti non è automaticamente causa di annullamento in Cassazione se il rigetto risulta dalla motivazione complessiva della sentenza impugnata
- Le verifiche tecniche svolte dai tecnici del gestore possono essere ritenute legittime e utilizzabili come prova se svolte nei poteri previsti e senza interventi che modifichino lo stato dei luoghi; non sempre costituiscono atti irripetibili che richiedono specifiche garanzie difensive
- Contestazioni tecniche sugli strumenti (taratura, margine di errore, omologazione) incidono principalmente sulla quantificazione del danno e non sulla configurazione del reato quando l'alterazione del funzionamento è manifestamente riconducibile a un intervento esterno
- Per far valere vizi procedurali o tecnici è importante documentare e contestare concretamente le irregolarità al momento dell'accertamento o nel corso del processo, non limitandosi ad affermazioni generiche
- In sede di legittimità la Corte valuta la correttezza dell'iter probatorio e la coerenza logico-giuridica della motivazione più che la mera assenza di riferimenti testuali a tutte le censure proposte
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33519/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33520/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33521/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33522/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33523/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33524/2023 del 01/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →