Cassazione Penale, Sentenza n. 27900/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso proposto congiuntamente da tre imputati contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per indebito utilizzo di carta di credito continuato e in concorso, oltre alle statuizioni civili. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'asserita inutilizzabilità/inaffidabilità dei riconoscimenti fotografici svolti in indagine da due testimoni, sostenendo che in dibattimento essi non avrebbero confermato con certezza tali esiti e che la Corte d'appello avrebbe travisato la prova; hanno inoltre invocato l'art. 649 c.p.p. prospettando un'asserita incompatibilità logica tra il giudizio per il furto del portafoglio, concluso con assoluzione irrevocabile, e quello per l'indebito utilizzo della carta, fondati - secondo la difesa - sul medesimo materiale probatorio. 2) violazione dell'art. 538 c.p.p. e travisamento della prova in relazione alla condanna al risarcimento del danno, sostenendo che la persona offesa sarebbe stata integralmente ristorata dall'assicurazione e che non vi sarebbe un danno residuo risarcibile. 3) violazione degli artt. 62-bis, 99 e 133 c.p. per il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto fondato solo sui precedenti penali e senza adeguata considerazione della modestia dell'importo, del risarcimento e della brevità dell'arco temporale dei fatti; per uno degli imputati è stata anche contestata la recidiva specifica e infra-quinquennale e la congruità della pena base.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che il riconoscimento fotografico effettuato in indagine è utilizzabile anche se non seguito da formale ricognizione dibattimentale e che, nel caso concreto, i testimoni in dibattimento avevano comunque confermato i precedenti riconoscimenti; ha escluso il travisamento della prova e ha negato l'art. 649 c.p.p. perché il furto del portafoglio e l'indebito utilizzo della carta non sono il medesimo fatto. Ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, ricordando che la condanna generica al risarcimento presuppone solo la potenziale capacità lesiva del fatto e un nesso causale presuntivo, restando alla sede civile l'accertamento concreto del danno e della sua entità; quindi la presenza di un eventuale rimborso assicurativo non escludeva la statuizione civile in sede penale. Ha ritenuto il terzo motivo in parte manifestamente infondato e in parte non consentito: il diniego delle attenuanti generiche era legittimamente fondato sui numerosi precedenti penali e specifici, mentre la censura sulla recidiva era nuova in cassazione; la pena base è stata ritenuta congrua perché inferiore alla media edittale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3.686 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 493-ter c.p.
configura il delitto di indebito utilizzo di carta di credito; nel caso concreto è stato ritenuto integrato da più utilizzi della carta, in concorso e in forma continuata.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
è la norma processuale richiamata per dedurre violazione di legge ed erronea applicazione, oltre al travisamento della prova.
art. 213 c.p.p.
richiamato dalla difesa a proposito della ritualità e attendibilità del riconoscimento fotografico.
art. 349 c.p.p.
richiamato dalla difesa insieme all'art. 213 c.p.p. sul tema delle attività di identificazione e indagine.
art. 649 c.p.p.
esclude il bis in idem solo quando vi sia identità del fatto; la Corte ha escluso che il furto del portafoglio e l'indebito utilizzo della carta fossero il medesimo fatto.
art. 538 c.p.p.
regola la condanna generica al risarcimento dei danni in sede penale; la Corte ha ribadito che essa richiede solo la potenziale capacità lesiva e un nesso causale presuntivo, non la prova del danno nel suo ammontare concreto.
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche possono essere negate sulla base di uno o più elementi ritenuti decisivi, anche i precedenti penali.
art. 99 c.p.
richiamato in relazione alla recidiva; la censura sul suo fondamento è stata ritenuta nuova e quindi non deducibile per la prima volta in cassazione.
art. 133 c.p.
criteri di commisurazione della pena e di valutazione della personalità del reo; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo ai precedenti penali e alla gravità del fatto.
art. 616 c.p.p.
consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari è utilizzabile come elemento di prova anche in assenza di una successiva ricognizione formale in dibattimento, purché il testimone in aula confermi sostanzialmente il precedente esito identificativo o, comunque, non lo smentisca in modo tale da rendere la motivazione illogica o travisata.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di travisamento della prova, in presenza di doppia conforme, è deducibile solo se entrambi i giudici di merito abbiano commesso il medesimo macroscopico errore percettivo sulle risultanze probatorie.
- L'art. 649 c.p.p. richiede l'identità del fatto storico; non basta che due processi abbiano utilizzato in parte il medesimo materiale probatorio o che abbiano raggiunto valutazioni diverse sugli stessi elementi di prova.
- La condanna generica al risarcimento del danno in sede penale non presuppone la prova rigorosa e completa del danno concretamente quantificato, ma soltanto l'accertamento della capacità lesiva del fatto e di un nesso causale, anche presuntivo, con il pregiudizio allegato; la quantificazione resta riservata al giudice civile.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica elementi ritenuti decisivi, anche uno solo, come i precedenti penali specifici, senza dover confutare analiticamente tutte le circostanze favorevoli invocate dalla difesa.
- La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione particolarmente analitica quando la pena irrogata si colloca entro valori non eccessivi rispetto alla forbice legale.
- Le censure sulla recidiva non dedotte nei motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
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