Sentenza n. 1884/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle statuizioni di tre sentenze del TAR Veneto, nella parte in cui condannavano il Ministero al pagamento, in favore del difensore distrattario, di complessivi € 2.574,29 per spese legali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito in proprio per ottenere l’ottemperanza delle sentenze TAR Veneto n. 2472/2025, n. 234/2026 e n. 210/2026, che avevano disposto la distrazione in suo favore delle spese legali per complessivi € 2.574,29, comprensivi di spese e oneri di legge. Dopo la notifica delle decisioni, il Ministero non aveva provveduto al pagamento entro il termine di 120 giorni indicato ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. In corso di giudizio, ha dichiarato che le somme erano state pagate, rispettivamente, il 20 agosto 2026, il 24 luglio 2026 e il 3 agosto 2026, tutte dopo il deposito del ricorso del 4 giugno 2026, chiedendo la decisione sulle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, secondo la dichiarazione del ricorrente, la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta con il pagamento delle somme dovute durante il giudizio. Ai fini delle spese, il Collegio ha rilevato la fondatezza della domanda e la tardività dell’adempimento, avvenuto dopo la proposizione del ricorso; ha tuttavia considerato l’adempimento spontaneo, seppur tardivo, quale comportamento conciliativo idoneo a giustificare la compensazione parziale. Le spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 800,00, sono state compensate per metà e poste per la restante metà, pari a € 400,00, a carico del Ministero, con restituzione del contributo unificato, spese generali al 15% e accessori di legge. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, essendo intervenuto il pagamento.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Non resta dunque al Collegio, in base al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata viene integralmente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
art. 26 c.p.a.
Tuttavia il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824): e, nel caso di specie, tali ragioni sono individuabili proprio nell’adempimento spontaneo, seppur tardivo, da parte del Ministero, valutabile come un comportamento dell’Amministrazione di tipo conciliativo finalizzato alla definizione del contenzioso e per tale motivo apprezzabile sul piano della regolamentazione delle relative spese.
La soccombenza virtuale non impone in modo assoluto la condanna integrale alle spese: l’adempimento spontaneo, benché tardivo e intervenuto dopo il ricorso, può essere valutato come comportamento conciliativo e giustificare la compensazione parziale.
art. 92 c.p.c.
Tuttavia il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824): e, nel caso di specie, tali ragioni sono individuabili proprio nell’adempimento spontaneo, seppur tardivo, da parte del Ministero, valutabile come un comportamento dell’Amministrazione di tipo conciliativo finalizzato alla definizione del contenzioso e per tale motivo apprezzabile sul piano della regolamentazione delle relative spese.
La norma consente la compensazione delle spese in presenza di ragioni valutabili dal giudice; nel caso deciso, l’adempimento spontaneo tardivo dell’Amministrazione è stato ritenuto ragione sufficiente per compensarle in parte.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Giova altresì evidenziare che, a norma dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese di giudizio; infatti l’obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per l’importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice sia la possibilità di disporne la compensazione, sia la determinazione del suo ammontare (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2024, n. 9533).
Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente anche quando le spese di giudizio siano compensate; il giudice non può disporne la compensazione né modificarne l’importo predeterminato.
Massime di principio
- Se la pretesa sostanziale azionata in ottemperanza viene integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Nel regolare le spese in caso di cessazione della materia del contendere, la soccombenza virtuale va valutata insieme alle circostanze concrete: l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, pur tardivo, può costituire comportamento conciliativo e giustificare la compensazione parziale delle spese.
- Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese, poiché l’obbligazione e il relativo importo sono stabiliti ex lege e non sono rimessi alla disponibilità del giudice.
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