Cassazione Penale, Sentenza n. 39559/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per presumibile vizio di diritto e di fatto: 1) contestazione dell'interpretazione della legge regionale Abruzzo n.62/1976 (art.1) relativa ai requisiti di iscrizione nell'Albo dei collaudatori e dedotta inesistenza dell'esercizio abusivo della professione; 2) censura dell'acquisizione, in epoca successiva alla chiusura del dibattimento, del provvedimento di sospensione dall'Albo degli Architetti (art.507 c.p.p.), ritenendone l'inutilizzabilità; 3) richiesta di derubricazione della truffa aggravata (art.640, comma 2, n.1 c.p.) a truffa semplice per l'insussistenza dell'aggravante nei confronti del consorzio e doglianza relativa alla mancata querela e alle conseguenze sul sequestro/ confisca della somma di euro 8.300,02. Venivano altresì evocati principio di errore sul fatto (art.47 c.p.) e profili procedurali relativi alla querela (art.529 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: la Corte territoriale ha correttamente interpretato la legge regionale Abruzzo n.62/1976 (art.1, comma 2, lett. b) richiedendo l'iscrizione all'albo degli architetti e l'esercizio della professione per dieci anni quale presupposto per l'iscrizione nell'albo dei collaudatori); l'imputato era a conoscenza del provvedimento di sospensione dall'albo degli architetti al momento dell'autodichiarazione; l'acquisizione del provvedimento fatta ai fini istruttori è stata preceduta da rinvio e da concessione del termine a difesa assicurando il contraddittorio; il consorzio è stato correttamente qualificato come ente pubblico obbligatoriamente costituito per legge, con fondi pubblici e finalità pubblica, giustificando l'aggravante. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge Regione Abruzzo n. 62 del 17/11/1976, art. 1, comma 2, lett. b)
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, per l'iscrizione nell'albo dei collaudatori, è condizione necessaria l'iscrizione nell'albo degli architetti e lo svolgimento della professione per almeno dieci anni; tale requisito era incompatibile con la sospensione dell'iscrizione all'albo degli architetti
art. 640 cod. pen. (truffa), comma 2, n.1
Applicata la circostanza aggravante perché il consorzio è stato ritenuto ente pubblico/obbligatorio costituito per legge con finalità pubblica e finanziato da fondi pubblici
art. 348 cod. pen. (esercizio abusivo della professione)
Ritenuto integrato l'elemento oggettivo dell'illecito in ragione della falsa autodichiarazione relativa ai requisiti per l'iscrizione nell'albo dei collaudatori
art. 507 cod. proc. pen.
L'acquisizione del provvedimento di sospensione da parte del giudice è stata ritenuta legittima alla luce del rinvio dell'udienza e della concessione di termini a difesa che hanno assicurato il contraddittorio
art. 47 cod. pen. (errore sul fatto)
La Corte ha escluso l'applicabilità dell'errore sul fatto poiché l'imputato era a conoscenza del provvedimento di sospensione al momento della dichiarazione
art. 525, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per giustificare la sospensione della deliberazione e la conseguente possibilità di acquisire atti supplementari quando il giudice non può formarsi il convincimento per carenza probatoria
art. 529 cod. proc. pen. (assoluzione per difetto di querela)
Il motivo relativo alla mancata querela e alla improcedibilità dell'azione è stato ritenuto non fondato; la Corte ha ritenuto che il consorzio fosse ente pubblico e quindi procedibilità d'ufficio per la circostanza aggravante
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e art. 23, comma 8, del d.l. 28/10/2020, n.137 (sistemi e termini di trattazione)
Richiamati rispetto alla trattazione in contraddittorio scritto (nessuna richiesta di trattazione orale), e al procedimento svolto con requisitoria scritta
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per la comminazione della somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Quando una normativa extrapenale (es. norme regionali su albi professionali) pone condizioni cumulative per l'iscrizione (es. iscrizione ad altro albo + esperienza minima), la sospensione dall'albo principale può incidere sulla legittimità di dichiarazioni autocertificate relative ai requisiti.
- L'acquisizione di documenti a processo ultimato può essere ammessa se il giudice sospende la deliberazione per lacunosità probatoria e riapre l'istruttoria assicurando il termine a difesa e il contraddittorio: in tal caso la prova non è automaticamente inutilizzabile.
- Per l'aggravante "ai danni di un ente pubblico" ai fini dell'art. 640 c.p. non è determinante la forma privatistica dell'ente, ma la sua origine, la finalità pubblica, il finanziamento pubblico e l'obbligatorietà della sua costituzione per legge: enti privatistici costituiti per legge e finanziati con fondi pubblici possono rientrare nella nozione di ente pubblico.
- L'errore sul fatto (art.47 c.p.) esclude la responsabilità solo se il soggetto era realmente ed oggettivamente inconsapevole della circostanza rilevante; la conoscenza anteriore di un provvedimento che rende falsa un'autodichiarazione esclude l'errore innocente.
- Il dissequestro o la restituzione di somme vincolate è generalmente collegato all'accertamento definitivo della responsabilità e all'eventuale assorbimento/derubricazione del reato: l'assenza di condanna sul reato presupposto può giustificare la restituzione, ma ciò dipende dall'esito del giudizio e dalla qualificazione dell'ente offeso.
- In cassazione i motivi reiterativi di fatto già decisi in merito sono frequentemente dichiarati manifestamente infondati se le corti di merito hanno fornito motivazioni coerenti e congrue sull'interpretazione normativa e sulla valutazione probatoria.
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