Sentenza n. 811/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Cagliari che aveva ordinato l’emissione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito complessivo di euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza del Tribunale del lavoro di Cagliari n. 293/2024, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all’emissione in suo favore della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, rimasta inadempiente anche dopo la notifica del titolo esecutivo e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato, la condanna al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese di lite. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva provveduto al pagamento delle somme dovute, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha preso atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero aveva riconosciuto il bene della vita e pagato le somme oggetto del giudizio. Per tale ragione ha dichiarato cessata la materia del contendere, non essendo più necessario disporre le misure di esecuzione richieste, inclusi l’astreinte e il commissario ad acta. Le spese e gli onorari sono stati comunque posti a carico del Ministero, poiché la sua precedente inerzia aveva dato causa alla lite. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora, o astreinte, quale misura coercitiva per assicurare l’attuazione del giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo deve decorrere prima dell’attivazione degli strumenti esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali quando il titolo comporta il pagamento di somme di denaro.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adempie spontaneamente al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione che, con la propria precedente inerzia, abbia dato causa al giudizio.
- La penalità di mora e la nomina del commissario ad acta sono misure funzionali all’attuazione del giudicato e non devono essere disposte quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia integralmente adempiuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1130/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1141/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1143/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 949/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 950/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →