Sentenza n. 309/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Questore di Chieti n. MIPG: -OMISSIS- del 3 dicembre 2019, notificato il 14 dicembre 2019, avente ad oggetto la revoca del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- rilasciato il 26 luglio 2013 per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo adottata dal Questore di Chieti
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino albanese arrivato in Italia nel 1998 e titolare dal 2013 di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha impugnato la revoca disposta dal Questore di Chieti dopo l’apertura di un procedimento fondato sull’applicazione nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari, nell’ambito di un procedimento penale relativo all’accusa di appartenenza a un sodalizio dedito alla cessione di stupefacenti. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. 286/1998 e vizi di eccesso di potere, sostenendo l’insufficienza della motivazione e l’erroneità del giudizio di pericolosità sociale. Nel corso del giudizio ha prodotto una sentenza penale del 2024 con cui è stato assolto per non aver commesso il fatto. Il provvedimento amministrativo aveva ricondotto il ricorrente alla categoria prevista dall’art. 1, comma 2, lett. b), d.lgs. 159/2011, ritenendo che vivesse abitualmente, almeno in parte, dei proventi di attività delittuose.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto generico e insufficiente il richiamo alla categoria della pericolosità sociale, non accompagnato dall’indicazione di concreti elementi di fatto, e ha escluso che la mera condizione di indagato o l’applicazione di una misura cautelare potessero automaticamente fondare la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo. L’unico episodio contestato, peraltro riferito a una forma di collaborazione ritenuta non grave, non dimostrava l’abitualità della condotta delittuosa. Il provvedimento non indicava elementi relativi alla provenienza illecita dei redditi, mentre il ricorrente e la moglie avevano sempre lavorato e il casellario giudiziale era privo di annotazioni. È mancata inoltre una valutazione complessiva della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Il successivo proscioglimento penale ha ulteriormente confermato la fragilità della prognosi di pericolosità, ma la decisione si fonda soprattutto sull’insufficienza originaria dell’istruttoria e della motivazione. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 286/1998
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiede una concreta e adeguatamente motivata valutazione della pericolosità sociale; non può essere fondata automaticamente sulla mera qualità di indagato o su un unico episodio non idoneo a dimostrare l’abitualità delittuosa.
art. 1, comma 2, lett. b), d.lgs. 159/2011
“coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose”
Il giudizio di pericolosità collegato alla categoria normativa presuppone elementi di fatto concreti, riferiti alla condotta, al tenore di vita e all’abitualità della provenienza delittuosa dei redditi; non è sufficiente una mera affermazione di proclività al delitto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti e dei procedimenti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondata sulla pericolosità sociale dello straniero, deve essere preceduta da una valutazione concreta, individualizzata e adeguatamente motivata, non potendo limitarsi a un richiamo generico a una categoria di pericolosità.
- La mera sottoposizione dello straniero a indagini penali o a una misura cautelare non consente di desumere automaticamente la sua pericolosità sociale ai fini della revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo.
- Un singolo episodio criminoso, in assenza di ulteriori elementi relativi alla condotta complessiva, al tenore di vita e alla provenienza dei redditi, non dimostra di per sé l’abitualità delittuosa richiesta per fondare il giudizio di pericolosità sociale.
- Nella valutazione della pericolosità sociale ai fini della revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, l’amministrazione deve considerare anche la durata del soggiorno e il grado di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
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