Sentenza n. 11/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento della Determinazione n. 852 del 14.3.2025 (notificata con pec di pari data dal Commissario ad acta, nominato dalla VII^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1697 del 26.2.2025), con la quale il Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Matera ha ottemperato alla Sentenza della VII^ Sezione del Consiglio di Stato n. 1697 del 26.2.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione del Comune di Matera che, in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, ha rinnovato la comparazione delle domande e assegnato in sub-concessione a una privata gli immobili demaniali siti nel Rione Vetere e in Gradoni Duomo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la rinnovazione del procedimento di comparazione tra le domande di sub-concessione presentate dal ricorrente e da un'altra privata per immobili demaniali siti nei Sassi di Matera. Dopo l'annullamento della precedente assegnazione e plurimi giudizi di ottemperanza, il Comune ha adottato la determinazione impugnata, assegnando nuovamente gli immobili alla controinteressata. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 771/1986 e delle norme tecniche di attuazione, sostenendo che il requisito dell'utilizzazione organicamente collegata richiedesse un collegamento naturale, reale e concretamente accessibile tra gli immobili privati e quelli demaniali, senza nuove opere modificative della morfologia dei Sassi; secondo il ricorrente, tale requisito sarebbe mancato per gli immobili della controinteressata. Ha inoltre lamentato l'inadeguatezza della motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti e manifesta ingiustizia, contestando l'interpretazione comunale del collegamento organico e sostenendo che il Comune avrebbe dovuto escludere preliminarmente la domanda della controinteressata. È stata altresì chiesta una consulenza tecnica d'ufficio. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per erronea individuazione del controinteressato e difetto di interesse, ma il TAR ha assorbito tali eccezioni, ritenendo il ricorso infondato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto corretta la proposizione di un ordinario giudizio di cognizione ex art. 29 c.p.a., poiché erano dedotti vizi propri della nuova determinazione comunale, benché adottata dopo la nomina di un commissario ad acta. Richiamando l'Adunanza Plenaria, ha affermato che il potere dell'amministrazione e quello del commissario ad acta sono concorrenti finché l'amministrazione non abbia provveduto e che gli atti adottati dall'amministrazione dopo la nomina del commissario possono essere impugnati con l'azione ordinaria di annullamento. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittima la comparazione tra le due istanze, imposta dal giudicato del Consiglio di Stato, e adeguata la motivazione della determinazione. Ha interpretato il requisito dell'utilizzazione organicamente collegata previsto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 771/1986 alla luce del regolamento comunale e delle norme tecniche di attuazione: il collegamento organico non coincide con la mera vicinanza o contiguità fisica, ma richiede la ricomposizione tipologica prevista dalle NTA, normalmente nell'ambito della medesima unità minima di intervento. La domanda della controinteressata riguardava immobili ricadenti nella stessa UMI dell'immobile di sua proprietà e risultava corredata della documentazione necessaria; la posizione del ricorrente era invece diversa, poiché alla data rilevante egli era proprietario di un immobile ricadente in una UMI distinta da quella degli immobili richiesti, mentre il successivo subentro in ulteriori sub-concessioni era intervenuto solo nel 2017. Il ricorrente non ha contestato specificamente né la diversità delle UMI né la rilevanza di tale criterio. Sono state inoltre ritenute generiche le censure formulate per relationem mediante rinvio a una perizia di parte senza indicazione dei concreti profili di illegittimità, in violazione del principio di specificità dei motivi. La richiesta di consulenza tecnica è stata respinta perché la documentazione acquisita era sufficiente. Spese compensate; contributo unificato definitivamente a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, l. 11 novembre 1986, n. 771
Su richiesta dei proprietari che eseguono gli interventi con i contributi di cui alla presente legge, il comune può assegnare in sub-concessione l’uso degli immobili di proprietà dello Stato ad esso trasferiti, la cui utilizzazione risulti organicamente collegata agli interventi suddetti, ponendo a carico degli stessi proprietari l’esecuzione delle opere relative.
Il requisito dell'utilizzazione organicamente collegata deve essere interpretato alla luce della disciplina regolamentare e delle NTA, non come mera vicinanza fisica, ma come collegamento funzionale riconducibile alla ricomposizione tipologica.
art. 2 l. 11 novembre 1986, n. 771
Costituisce la base normativa del regolamento comunale diretto a disciplinare gli strumenti e le norme per gli interventi nel comprensorio dei Sassi.
artt. 8, 10, 16 e 17 del Regolamento comunale per l’assegnazione in sub-concessione degli immobili demaniali del Rione Sassi
La disciplina regolamentare individua i soggetti legittimati, il collegamento organico tra immobili e l'ordine di priorità delle assegnazioni, valorizzando la ricomposizione e l'idoneità degli immobili.
artt. 8, 17 e 29, comma 7, delle Norme Tecniche di Attuazione degli interventi delle Previsioni Generali di Recupero
Si considera utilizzazione organicamente collegata, ai sensi dell’art. 6, 3° comma della L. 771/86, esclusivamente quella scaturente dalla “ricomposizione tipologica” di cui all’art. 17 – classe 4 delle presenti Norme.
Le NTA forniscono la disciplina attuativa e interpretativa del collegamento organico, richiedendo la ricomposizione tipologica e, in linea generale, la riferibilità degli immobili alla medesima UMI.
art. 29 c.p.a.
È esperibile l'azione ordinaria di annullamento contro un atto dell'amministrazione adottato dopo la nomina del commissario ad acta quando siano dedotti vizi propri dell'atto.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
I motivi di ricorso devono essere specifici; non è sufficiente un generico rinvio a documenti o perizie di parte senza indicazione dei concreti profili di illegittimità.
art. 114, comma 6, c.p.a.
La disposizione è richiamata per il reclamo contro il provvedimento del commissario ad acta, nell'ambito della precedente vicenda di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando un atto dell'amministrazione è adottato dopo la nomina di un commissario ad acta, ma prima che quest'ultimo abbia esercitato il potere sostitutivo, l'amministrazione conserva un potere concorrente di esecuzione del giudicato; l'atto amministrativo così adottato può essere impugnato con ordinaria azione di annullamento per vizi propri.
- Nella disciplina della sub-concessione di immobili demaniali dei Sassi di Matera, l'utilizzazione organicamente collegata prevista dall'art. 6, comma 3, della legge n. 771/1986 non coincide con la mera vicinitas o contiguità fisica, ma richiede la ricomposizione tipologica secondo le norme tecniche di attuazione, con particolare riferimento all'unità minima di intervento.
- La ricomposizione tipologica e il collegamento organico devono essere valutati in relazione alla situazione esistente al momento rilevante per la comparazione delle domande, sicché non possono assumere rilievo determinante requisiti o subentri acquisiti soltanto successivamente.
- Il giudice amministrativo può ritenere generica una censura formulata mediante rinvio per relationem a una perizia o ad altri documenti quando il ricorrente non indichi nel ricorso i concreti fatti, errori o passaggi motivazionali che integrerebbero il vizio dedotto.
- Quando la documentazione prodotta dalle parti consente di ricostruire adeguatamente i fatti e di decidere la controversia, non sussistono i presupposti per disporre una consulenza tecnica d'ufficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 29/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 30/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →