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Sentenza

Sentenza del 14/12/2022 n. 5947 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Soggetto contribuente - Opposizione intimazione pagamento - Eccezione preliminare - Nullità notifica - Giudice tributario - Accoglimento eccezione preliminare - Motivi non delibati - Implicito assorbimento - Concessionario riscossione - Proposizione appello - Soggetto contribuente - Mancata costituzione giudizio - Giudice tributario - Regolarità notifica - Obbligo pronuncia - Motivi non delibati - Preclusione riesame - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione in appello avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente con riferimento all'eccezione preliminare di nullità della notifica dell'atto di intimazione di pagamento. In sede di appello il contribuente appellato non si è costituito, pertanto è stata posta la questione se il giudice di secondo grado potesse esaminare anche i motivi non delibati dal primo grado.

La decisione

Il giudice tributario di secondo grado ha ritenuto che, in assenza della costituzione del contribuente appellato e della riproposizione dei motivi non delibati in primo grado, possa pronunciarsi unicamente sulla regolarità della notifica dell'atto impugnato. I motivi che non erano stati esaminati dal giudice di primo grado sono stati considerati implicitamente assorbiti e preclusi al riesame in appello; il giudice di merito ha dunque limitato la sua valutazione alla regolarità della notifica.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    Da questo articolo è desunta la regola secondo cui il giudice di secondo grado, ove il resistente non si costituisca, non può affrontare questioni che non sono state deliberate in primo grado; la devoluzione in appello è perciò limitata alla verifica degli aspetti oggetto del giudizio di primo grado (qui, la regolarità della notifica).

Massime di principio

  • Se in primo grado il ricorso è stato deciso accogliendo un'eccezione preliminare (es. nullità della notifica), il giudice d'appello, in mancanza della costituzione dell'appellato, è vincolato a pronunciarsi solo sulla regolarità di quella notifica.
  • I motivi non esaminati dal giudice di primo grado non possono essere riesaminati in appello se l'appellato non si costituisce: tali motivi si considerano implicitamente assorbiti e preclusi.
  • Per evitare la preclusione, la parte che intende veder riesaminate ulteriori questioni deve assicurarsi che tali questioni siano state trattate e deliberate in primo grado o che l'appellato si costituisca in appello e riproponga i motivi non delibati.
  • Per il concessionario della riscossione è cruciale dimostrare la regolarità della notifica: in mancanza della costituzione dell'appellato, su tale punto si concentrerà l'esame d'appello.
  • Strategia processuale pratica: il contribuente che voglia tutelare motivi di merito diversi dall'eccezione preliminare deve costituirsi anche in appello oppure farsi rappresentare, altrimenti rischia che il giudice d'appello non esamini tali motivi.

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