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Sentenza

Sentenza del 28/06/2017 n. 16173 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cessione, da parte del Comune di Parma alla società A. s.r.l., di un immobile denominato "ex colonia alpina". Le parti avevano assoggettato la compravendita a IVA, sostenendo che il bene fosse strumentale a un'attività commerciale svolta dal Comune. L'Agenzia delle Entrate riteneva invece che la vendita fosse un semplice atto di gestione del patrimonio immobiliare dell'ente, estraneo all'esercizio abituale di un'impresa, e quindi soggetto a imposta proporzionale di registro. Il Comune ha sostenuto che la vendita costituisse un atto di liquidazione di beni aziendali e fosse pertanto riconducibile all'attività d'impresa; la società acquirente ha sostenuto che la natura e la destinazione dell'immobile, già utilizzato come colonia alpina, giustificassero l'applicazione dell'IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso incidentale della società G. s.r.l., confermando integralmente la sentenza della CTR Lombardia. La Corte ha ritenuto decisivo che l'attività commerciale nell'immobile fosse cessata da diversi anni, almeno dal 2000, e che nei cinque anni anteriori alla vendita il bene fosse rimasto inutilizzato nel patrimonio disponibile del Comune. La cessione è stata quindi qualificata come atto di disposizione del patrimonio immobiliare e non come operazione effettuata nell'esercizio abituale e professionale di un'impresa. Ne consegue la legittimità dell'assoggettamento a imposta proporzionale di registro e il recupero della maggiore imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate. Le spese di giudizio sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 4

    L'IVA si applica alle cessioni effettuate nell'esercizio abituale e professionale di un'attività d'impresa. Per un ente non commerciale occorre verificare concretamente se il bene sia utilizzato nell'attività commerciale oppure appartenga al patrimonio destinato all'attività istituzionale o alla mera gestione patrimoniale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8-ter, lett. d)

    L'opzione contrattuale per l'applicazione dell'IVA nella cessione di un immobile non è sufficiente da sola: deve sussistere il presupposto soggettivo e oggettivo dell'operazione, ossia il collegamento concreto con un'attività commerciale esercitata dall'ente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 21

    La disposizione riguarda l'esenzione IVA per determinate prestazioni proprie di colonie marine, montane e strutture analoghe; non dimostra che la successiva vendita dell'immobile utilizzato per tali attività sia automaticamente soggetta a IVA.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74-bis

    La norma, relativa alle operazioni compiute dal curatore dopo il fallimento, non consente di ricavare una regola generale per cui ogni vendita di beni precedentemente destinati a un'attività commerciale costituisca sempre attività d'impresa ai fini IVA.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40

    La cessione immobiliare, quando non rientra nel campo IVA, è assoggettata all'imposta di registro secondo il regime applicabile, nella fattispecie in misura proporzionale.

  • Artt. 2082 e 2195 c.c.

    Le nozioni civilistiche di imprenditore e attività commerciale non sono state ritenute decisive da sole per l'IVA, la cui nozione di attività economica deve essere interpretata anche alla luce della disciplina unionale.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, 17 maggio 1977

    È inerente all'esercizio dell'impresa ogni operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

    Per qualificare una cessione come operazione IVA occorre verificare in concreto che essa sia collegata a un'attività economica abituale e finalizzata alla produzione di introiti stabili; la mera vendita occasionale di un bene inutilizzato non è sufficiente.

  • Circolare MEF n. 8 del 14 giugno 1993

    L'acquisto o la costruzione di immobili destinati ad attività commerciali dell'ente e la loro eventuale locazione o cessione possono costituire operazioni rilevanti ai fini IVA; ciò richiede però una concreta destinazione e utilizzazione commerciale.

  • Risoluzione Ministero delle Finanze n. 26/E dell'8 aprile 1998

    La cessione di un immobile da parte di un Comune può essere soggetta a IVA se il bene è concretamente inserito nell'attività commerciale dell'ente; se invece appartiene al patrimonio istituzionale o è oggetto di mera gestione patrimoniale, manca il presupposto soggettivo IVA.

Massime di principio

  • Per stabilire se un ente pubblico debba applicare l'IVA alla vendita di un immobile non basta la sua destinazione astratta o catastale né la precedente utilizzazione commerciale: occorre verificare l'effettivo collegamento dell'immobile con un'attività d'impresa al momento della cessione.
  • La cessazione dell'attività commerciale e il mantenimento del bene inutilizzato nel patrimonio disponibile dell'ente per un periodo significativo possono trasformare la successiva vendita in un atto di gestione patrimoniale, soggetto a imposta di registro.
  • L'opzione per l'IVA inserita nel contratto non crea autonomamente il presupposto impositivo: l'operazione deve essere oggettivamente e soggettivamente riconducibile all'esercizio abituale di un'attività economica.
  • La vendita di un bene già utilizzato in passato per un'attività commerciale non è automaticamente una fase di liquidazione d'impresa. La liquidazione presuppone che l'attività imprenditoriale sia ancora in corso o che la vendita sia effettivamente parte della sua cessazione organizzata.
  • In casi analoghi è essenziale documentare l'uso concreto e attuale del bene, la contabilità e l'eventuale detrazione dell'IVA, la continuità della gestione commerciale e le ragioni della vendita; in mancanza di tali elementi prevale la qualificazione come dismissione patrimoniale.

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