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Sentenza

Sentenza n. 185/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1614/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 407/2024), pubblicata in data 11.06.2024, notificata il 01.07.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 699,69.

Giustizia amministrativa202503129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza civile di condanna al pagamento di euro 699,69 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1614/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento in suo favore di euro 699,69 per retribuzione professionale docente. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Il giudice ha verificato la conformità della sentenza all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., la notificazione del titolo al Ministero mediante PEC presso il domicilio reale e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti sostanziali sia quelli processuali. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione sostitutiva. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, in considerazione della natura seriale dell'inottemperanza e dei possibili ulteriori oneri per l'Erario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    Consente l'attestazione di conformità della sentenza all'originale; tale conformità è stata ritenuta idonea ai fini dell'azione esecutiva e dell'ottemperanza.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro dell'eliminazione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme, purché il titolo sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, l'attestazione di conformità della sentenza all'originale e la notificazione del titolo mediante PEC presso il domicilio reale dell'amministrazione sono sufficienti ai fini dell'azione, senza necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva per i titoli formati dopo l'entrata in vigore della riforma del processo civile esecutivo.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli il potere di adottare tutti gli atti necessari all'integrale attuazione del giudicato.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non è dovuto un compenso aggiuntivo distinto dalla retribuzione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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