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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09556/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un verbale di accertamento di infrazione per eccesso di velocità, rilevato dalla Polizia Locale mediante telelaser ai sensi dell'art. 142, comma 9, d.lgs. n. 285/1992. Il destinatario del verbale proponeva opposizione ex l. n. 689/1981; il Giudice di pace respingeva, ma il Tribunale accoglieva l'appello e annullava la sanzione, ritenendo non adeguata la segnalazione della postazione mobile e valorizzando la circolare ministeriale cd. direttiva Minniti del 2017 per interpretare l'obbligo di buona visibilità e di presegnalazione. Il Comune ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 142, comma 6-bis, C.d.S. e del d.m. 15 agosto 2007, per avere il giudice d'appello attribuito rilievo decisivo a una circolare interna priva di efficacia normativa esterna; (2) violazione del principio tempus regit actum per avere applicato retroattivamente una circolare del 2017 a un accertamento del 2016; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., perché il Tribunale aveva posto a carico dell'amministrazione la prova che la postazione temporanea non fosse occasionale e quindi non aveva correttamente distribuito l'onere probatorio sulla visibilità/adeguatezza della segnalazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendoli fondati e assorbendo il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, perché decida nuovamente attenendosi al principio di diritto enunciato. La Corte ha affermato che l'art. 142, comma 6-bis, C.d.S. richiede, per le postazioni di controllo della velocità sia fisse sia mobili, due requisiti distinti e autonomi: la preventiva segnalazione e la visibilità della postazione; questi requisiti devono entrambi sussistere per la legittimità della rilevazione. Ha inoltre osservato che la circolare ministeriale richiamata dal giudice di merito non può derogare alla disciplina legislativa e regolamentare applicabile ratione temporis.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 6-bis, d.lgs. n. 285/1992

    Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili

    La norma impone due requisiti distinti e autonomi, entrambi necessari, per la legittimità del controllo elettronico della velocità; vale sia per postazioni fisse sia per postazioni mobili.

  • art. 142, comma 9, d.lgs. n. 285/1992

    È la disposizione violata nel verbale di accertamento per eccesso di velocità contestato.

  • art. 1 del d.m. 15 agosto 2007

    Costituisce la fonte ministeriale attuativa delle modalità di impiego e segnalazione, ma opera entro i limiti della legge e non può derogare all'obbligo legale di preventiva segnalazione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente per censurare la ripartizione dell'onere della prova operata dal giudice di merito; la censura è stata assorbita dall'accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale richiamato per i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

  • l. n. 689/1981

    È la base normativa dell'opposizione a sanzione amministrativa proposta contro il verbale.

Massime di principio

  • Quando la legge impone che una postazione di controllo sia "preventivamente segnalata e ben visibile", i due requisiti non si sovrappongono: la segnalazione preventiva non equivale alla visibilità, né la visibilità esclude l'esigenza di un preavviso.
  • Le fonti secondarie e gli atti amministrativi interni, compresi i regolamenti o le circolari ministeriali, non possono introdurre deroghe non previste dalla legge; in caso di contrasto, la disciplina di rango inferiore deve essere disapplicata dal giudice ordinario.
  • La disciplina delle postazioni di controllo della velocità riguarda indifferentemente postazioni fisse e mobili, salvo una espressa diversa previsione normativa.
  • Se il motivo di ricorso investe la corretta interpretazione della norma applicabile e tale questione è decisiva, le ulteriori censure possono restare assorbite.
  • In materia di sanzioni da eccesso di velocità, la validità dell'accertamento dipende non solo dall'esistenza di una presegnalazione, ma anche dalla concreta visibilità della postazione al momento del transito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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