Cassazione Penale, Sentenza n. 19092/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cirasa impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità l'appello contro la sentenza di condanna (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Con il primo motivo di appello la difesa aveva offerto una diversa lettura degli elementi probatori riguardo alla detenzione della cocaina, sostenendo che l'imputato era tornato sul luogo solo per recuperare sostanza ceduta da terzi. Con il terzo motivo si censurava il trattamento sanzionatorio: si evidenziava che erano state concesse attenuanti generiche con riferimento al più grave fatto collegato dalla continuazione e si contestava la generica menzione in sentenza delle "modalità dell'azione" che, secondo la difesa, non giustificavano il diniego delle attenuanti e il trattamento sanzionatorio applicato. La Corte territoriale aveva ritenuto i motivi aspecifici nella forma esterna, ritenendoli non idonei a confutare l'apparato motivazionale del Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello aveva indebitamente compiuto un apprezzamento di merito nell'ambito del controllo di ammissibilità, valutando la fondatezza delle censure invece di verificare la loro specificità formale. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di Bologna per il prosieguo del giudizio di merito, disponendo che la questione di ammissibilità venga riesaminata alla luce dei criteri corretti.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma penale sostanziale contestata nella sentenza di primo grado (detenzione e cessione di sostanze stupefacenti). La Corte si limita a richiamarla quale fatto-reato per il quale era stato condannato il ricorrente.
art. 581 cod. proc. pen.
Stabilisce il modello legale di impugnazione e il requisito di specificità dei motivi d'appello; la Corte evidenzia che la specificità richiesta è proporzionale alla precisione della motivazione della sentenza impugnata e distingue tra genericità intrinseca ed estrinseca.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato come norma del modello di motivazione della sentenza (concisa esposizione dei motivi e criteri di valutazione della prova). La Corte collega la maggiore precisione della motivazione del giudice di merito all'analogo livello di rigore richiesto ai motivi d'appello.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato dalle parti come norma applicabile nella verifica di specificità; la Corte lo menziona nel contesto delle censure sull'applicazione degli artt. 581 e 591 da parte della Corte territoriale.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sul rigetto per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione; la Corte sottolinea che non si può confondere l'inammissibilità per aspecificità con un giudizio di manifesta infondatezza, cioè non si deve svolgere valutazione di merito in sede di ammissibilità.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Rilevata come fonte della modifica dell'art. 581 e dell'art. 546; la Corte richiama il criterio secondo cui le novità legislative richiedono un più stretto rapporto tra motivazione della sentenza e specificità dei motivi d'appello.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento alla deduzione dei motivi di ricorso per cassazione ed alla forma del ricorso; citato come base procedurale dell'impugnazione in cassazione.
Massime di principio
- Il requisito di specificità dell'appello (art. 581 c.p.p.) va valutato in relazione alla precisione con cui il primo giudice ha motivato la decisione: più dettagliata è la motivazione del primo giudice, più stringente deve essere l'indicazione dei punti e delle ragioni di doglianza nell'appello.
- La specificità può mancare per genericità intrinseca (assenza di argomentazione) o per genericità estrinseca (mancata presa di posizione rispetto alla motivazione della sentenza); l'appellante deve indicare i punti critici e le ragioni essenziali del dissenso.
- Il giudice dell'ammissibilità non deve effettuare un sindacato di merito sulle censure (non deve valutare la fondatezza dei motivi), salvo che i motivi risultino manifestamente infondati ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; confondere le due valutazioni è vizio procedurale.
- Quando si impugna la decisione in punto di responsabilità è utile enucleare chiaramente quali argomenti di fatto o di diritto si ritengono errati nella motivazione di primo grado e quale diversa decisione si richiede al giudice d'appello.
- Se si contesta il trattamento sanzionatorio occorre collegare la censura alla motivazione del giudice di primo grado (ad es. ragioni per le quali le attenuanti sarebbero state erroneamente negate o quantificate) e non limitarsi a affermazioni generiche.
- In presenza di sentenze molto motivate, l'appellante dovrebbe indicare specificamente le prove la cui valutazione si contesta, le omissioni o gli errori logici e, se necessario, formulare richieste istruttorie compatibili con il modello di impugnazione.
- In caso di rigetto per aspecificità, è possibile ricorrere in Cassazione sostenendo che il giudice d'appello ha compiuto un'indebita valutazione di merito nella fase di ammissibilità; la Cassazione verifica il corretto confine tra controllo formale e valutazione di merito.
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