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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36155/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. Il primo motivo denunciava la mancata pronuncia di assoluzione ex art. 129 c.p.p. sul presupposto che, nonostante l'accordo sulla pena, il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento. Il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili, contestando la condanna generica al risarcimento e l'assegnazione alla parte civile di una somma da imputare nella liquidazione definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, nel caso di definizione del giudizio mediante concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., l'interessato rinuncia alle questioni incompatibili con l'accordo sulla pena, con effetti preclusivi che si estendono anche al giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché il provvedimento che, pronunciando condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, essendo provvedimento non definitivo e destinato a essere assorbito dalla successiva liquidazione integrale del danno. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sulla pena in appello comporta una scelta dispositivo-processuale della parte che limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude, anche in cassazione, la deduzione di questioni incompatibili con l'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    La richiesta di assoluzione ex art. 129 c.p.p. è stata ritenuta non deducibile in cassazione nel caso concreto, perché incompatibile con la modalità definitoria prescelta e con la rinuncia implicita alle questioni ad essa contrarie.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come norma introdotta dalla legge n. 103 del 2017 che attribuisce alle parti un potere dispositivo con effetti preclusivi sul processo.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata come fonte di introduzione dell'art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di appello è definito mediante concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., il ricorrente non può poi proporre in cassazione censure incompatibili con l'accordo raggiunto, neppure se riferite a questioni rilevabili d'ufficio come l'eventuale assoluzione ex art. 129 c.p.p.
  • Il potere dispositivo esercitato con il concordato in appello produce effetti preclusivi che si estendono al giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione.
  • Non è autonomamente impugnabile per cassazione il provvedimento con cui il giudice di merito riconosce una condanna generica al risarcimento del danno e liquida una somma provvisoria da imputarsi nella futura quantificazione definitiva, poiché tale statuizione non è definitiva e non è destinata a passare in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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