Sentenza del 04/11/2015 n. 22470 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la sentenza della CTR Campania che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto contro l'irrogazione di sanzioni per l'impiego, nel 2003, di lavoratori irregolari. Sosteneva che la CTR avesse commesso un errore di fatto o materiale, non acquisendo d'ufficio presso gli uffici competenti le comunicazioni relative alla regolarizzazione delle assunzioni. La ricorrente deduceva inoltre violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il quesito di diritto formulato dalla società tautologico, generico e privo di riferimenti concreti. Nel merito, ha confermato che la mancata acquisizione d'ufficio di documenti non costituisce errore revocatorio: l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione richiede che il giudice abbia affermato o negato l'esistenza di un fatto in contrasto con gli atti di causa, mentre qui la documentazione non era stata prodotta dalla parte. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione è ammessa per errore di fatto quando la decisione si fonda sulla supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa. Non basta una valutazione giuridica errata, una carenza istruttoria o la mancata acquisizione d'ufficio di documenti.
Art. 366-bis c.p.c.
Per le sentenze soggette a tale disciplina, il quesito doveva essere specifico, concreto e riferito alla fattispecie controversa. Un quesito generico o tautologico non soddisfa i requisiti di legge e comporta l'inammissibilità della censura.
Massime di principio
- L'errore revocatorio è un errore percettivo immediatamente riconoscibile dagli atti di causa, non un errore di giudizio, di interpretazione normativa o di valutazione delle prove.
- La mancata acquisizione d'ufficio di documenti che la parte avrebbe dovuto produrre non integra, di regola, errore di fatto revocatorio.
- Chi invoca la revocazione deve indicare con precisione il fatto erroneamente percepito dal giudice e dimostrare che dagli atti emergeva in modo incontestabile la sua inesistenza o esistenza.
- La parte non può utilizzare la revocazione per supplire a carenze probatorie, introdurre nuovi documenti o ottenere una nuova valutazione del merito.
- I quesiti e i motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e collegati alla concreta vicenda processuale; formulazioni astratte o tautologiche possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
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