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Sentenza

Sentenza n. 1115/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 66/2025 pronunciata dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 16.1.2025.

Giustizia amministrativa202502044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice retributiva)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, passata in giudicato, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di euro 1.123,00 lordi, oltre interessi dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo. Ha dedotto l'avvenuta notificazione del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la persistente mancata corresponsione delle somme. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese né contestare l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che il titolo era stato notificato l'8 maggio 2025 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha inoltre accertato che le statuizioni della sentenza non erano state eseguite mediante il pagamento delle somme dovute e che l'amministrazione non aveva formulato alcuna contestazione contraria. Ha ordinato al Ministero di corrispondere le somme dovute entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, inclusi stanziamento o allocazione delle somme in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché il reperimento materiale delle risorse. Il TAR ha precisato che l'insufficienza degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Ha escluso la liquidazione di un compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice, e ha condannato l'amministrazione alle spese di lite, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e i poteri esercitabili per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale l'amministrazione pubblica deve provvedere prima che possa essere intrapresa l'esecuzione forzata o il giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e sono decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 senza che l'amministrazione abbia dato esecuzione alla condanna pecuniaria.
  • In presenza di una condanna giudiziale al pagamento di somme, l'amministrazione deve provvedere entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza; l'inerzia dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di pagamento e, per l'eventuale ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese le modifiche o integrazioni contabili, per rendere possibile il pagamento.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire una condanna pecuniaria deve compiere, ove necessario, tutte le fasi della spesa pubblica, dall'allocazione o reperimento delle risorse all'impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, riferendo poi al giudice sugli adempimenti eseguiti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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