Cassazione Penale, Sentenza n. 19649/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente, assistito dall'avv. Massimiliano D'Alessio, deduceva la mancata e insufficiente motivazione circa l'insussistenza dei presupposti per la misura alternativa (art. 47 Ord. pen.), sostenendo che dispone di un valido domicilio e di concrete opportunità lavorative e che la pena relativa all'aggravante era già stata interamente espiata; chiedeva l'annullamento dell'ordinanza per carenza motivazionale (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.). Il ricorso alla Cassazione è stato formulato con unico motivo, nei limiti dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato adeguatamente il diniego dell'affidamento in prova, fondandosi su elementi istruttori rilevanti: assenza di specifiche attività trattamentali in carcere, precedenti tentativi di affidamento in prova terminati con recidiva (affidamento cessato luglio 2022 e nuovo reato nel 2023) e informazioni di polizia che non consentono una prognosi favorevole di non recidiva. La Corte ha inoltre ricordato i criteri di valutazione del giudice di merito e il limite del sindacato in Cassazione (non sindacare valutazioni di merito correttamente motivate). Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/90 (disciplina stupefacenti)
Norma incriminatrice del reato per cui è stato condannato; rilevante ai fini della gravità del fatto ma non esclusiva nel giudizio prognostico per l'affidamento in prova.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (circostanze aggravanti)
Circostanza aggravante applicata nella condanna; la Corte osserva che l'esistenza o l'espiazione di aggravanti può essere valutata nel quadro complessivo, ma non determina automaticamente l'ammissione alla misura alternativa.
art. 47 Ordinamento penitenziario (affidamento in prova al servizio sociale)
Regola i presupposti e finalità dell'affidamento in prova: misura esterna volta al reinserimento. La Corte ricorda che per concederla il giudice deve poter formulare una prognosi positiva di reinserimento basata su elementi istruttori.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Norma invocata dal ricorrente per censurare la presunta carenza di motivazione; la Corte ritiene la censura infondata perché la motivazione del giudice di merito è adeguata e non manifestamente illogica.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti di impugnazione)
Richiamato per la formulazione del motivo in Cassazione nei limiti consentiti; la Corte segnala il divieto di trasformare il giudizio di legittimità in sindacato di merito.
Massime di principio
- Per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale il richiedente deve consentire una prognosi ragionevole di completo reinserimento: non bastano domicilio e lavoro potenziale, servono elementi positivi concreti (partecipazione a trattamenti, assenza di segni di persistenza della deviazione, informazioni di polizia favorevoli).
- La partecipazione a specifiche attività trattamentali e il risultato dell'indagine socio-familiare hanno peso rilevante: l'assenza di attività trattamentali in carcere è un fattore negativo significativo nella valutazione prognostica.
- Recidive successive a precedenti misure alternative (es. affidamento già concesso e cessato) indeboliscono la possibilità di una prognosi favorevole e possono giustificare il diniego dell'affidamento.
- Le valutazioni del Tribunale di sorveglianza sul giudizio prognostico sono sindacabili in Cassazione solo nei casi di manifesta illogicità o carenza di motivazione; la censura di merito è inammissibile se mira a ottenere una diversa valutazione degli stessi elementi.
- In sede di ricorso per cassazione è essenziale indicare punti precisi di illogicità o contraddizione nella motivazione del giudice di merito; la mera affermazione di insufficienza motivazionale non è sufficiente se la decisione appare congruamente motivata.
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