Cassazione Civile, Ordinanza n. 37242/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento con riprese a IVA e imposte dirette per l'anno d'imposta 2013. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia il giudice di primo grado sia la CTR avevano rigettato il ricorso, rilevando, da un lato, l'avvenuto contraddittorio endoprocedimentale e, dall'altro, la mancata prova, da parte della società, dell'effettivo impiego di beni aziendali per lavori in economia relativi alla realizzazione di uno show room e di alcune tettoie destinate a spazi espositivi e area di stoccaggio, con conseguente mancata giustificazione dell'incremento delle immobilizzazioni. In cassazione la società ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 2712 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente disatteso la documentazione fotografica prodotta, senza che vi fosse un formale disconoscimento da parte dell'Ufficio, e che ciò avesse condotto a una valutazione probatoria viziata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR non aveva negato valore alle fotografie, ma aveva affermato che esse non provavano l'effettivo impiego, nell'anno d'imposta 2013, dei beni aziendali per lavori interni né il valore dei materiali utilizzati. Inoltre, la censura mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del convincimento del giudice di merito, attività preclusa in sede di legittimità. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza e del procedimento; la Corte ha ritenuto tuttavia che la censura, in realtà, mirasse a contestare il merito della valutazione probatoria.
art. 116 c.p.c.
La dedotta violazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del convincimento del giudice di merito formatosi sull'apprezzamento delle prove.
art. 2712 c.c.
Le riproduzioni fotografiche possono avere valore probatorio, ma nella specie la CTR non ha escluso tale valore; ha solo ritenuto che esse non dimostrassero i fatti costitutivi allegati dalla contribuente.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Non consente di sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio o del giudizio di attendibilità delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere prospettata per chiedere una nuova ponderazione delle prove e un diverso convincimento del giudice di merito.
- Le riproduzioni fotografiche o documentali non sono idonee, da sole, se non accompagnate da ulteriori elementi, a dimostrare tutti i fatti costitutivi allegati dalla parte, quando il giudice ritenga che esse non provino l'effettivo verificarsi dell'operazione dedotta.
- Il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti propri dei vizi processuali o del vizio motivazionale nei casi previsti dalla legge.
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