Sentenza n. 204/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio o formazione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 7 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio o formazione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca prefettizia del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha chiesto il rigetto nel merito. In sede cautelare il Tribunale ha rilevato che il ricorrente aveva prodotto la documentazione necessaria, attestando di averla trasmessa tramite il portale ALI, e che l'Amministrazione non aveva provato la mancata ricezione del certificato di idoneità alloggiativa, recante una data anteriore alla revoca. Il Tribunale ha quindi ordinato il riesame, imponendo di considerare tutta la documentazione acquisita e di adottare un nuovo provvedimento adeguatamente motivato.
La decisione
A seguito dell'ordinanza cautelare, la Prefettura ha adottato il provvedimento del 24 aprile 2026, con il quale ha revocato il precedente provvedimento di revoca dell'istanza relativa al Decreto Flussi e ha disposto la riapertura della pratica sul portale telematico SPI per acquisire i pareri necessari al rilascio del nulla osta alla conversione. Poiché l'atto impugnato è stato così rimosso in autotutela e le parti hanno concordemente chiesto la definizione del giudizio, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico della Prefettura secondo il criterio della soccombenza virtuale, desunta dalla revoca dell'atto impugnato, con condanna al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori e alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e le parti non intendono proporre ulteriori iniziative processuali.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
Trova applicazione quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata, come la revoca in autotutela dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale presupposto, insieme alla normativa nazionale, per la tutela dei dati personali della parte ricorrente.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell'atto impugnato, quando elimina integralmente l'oggetto della controversia e soddisfa la pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. è possibile quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e le parti non intendono proporre ulteriori domande o iniziative processuali.
- La revoca dell'atto impugnato nel corso del giudizio può giustificare la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora tale condotta evidenzi la fondatezza sostanziale della pretesa del ricorrente.
- Nel riesame disposto dal giudice, l'Amministrazione deve considerare la documentazione prodotta dall'interessato e acquisita al procedimento e adottare un nuovo provvedimento adeguatamente motivato.
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