Sentenza n. 875/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, limitatamente alle spese giudiziali liquidate in favore del procuratore antistatario, di quattro sentenze passate in giudicato del Tribunale di Ancona e del Tribunale di Ascoli Piceno
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, quale procuratore antistatario nei giudizi definiti dalle sentenze del Tribunale di Ancona nn. 643/2025, 202/2025 e 667/2024 e dalla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 189/2025, ha agito in ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla parte dei giudicati concernente il pagamento delle spese di lite e dei relativi accessori liquidati in suo favore. Le sentenze, regolarmente notificate, erano divenute irrevocabili. Il ricorrente ha evidenziato il mancato pagamento delle somme, mentre l’Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica dei titoli, previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso perché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione delle sentenze all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inottemperanza ai giudicati, limitatamente alle spese giudiziali liquidate in favore del ricorrente quale procuratore antistatario, rilevando che i titoli non erano stati eseguiti e che l’Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alle sentenze per tale parte, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli 120 giorni per l’esecuzione, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali del 15%; non è stata disposta la distrazione delle spese del presente giudizio, poiché il ricorrente agiva in proprio.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La norma costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto nei giudizi presupposti, le cui sentenze hanno condannato l’Amministrazione all’assegnazione delle somme spettanti.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto di procedibilità del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale all’amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 prima della sua proposizione.
- Il giudicato deve essere eseguito integralmente anche nella parte relativa alle spese giudiziali liquidate in favore del procuratore antistatario; la mancata corresponsione di tali somme integra inottemperanza.
- Quando l’amministrazione non contesta la spettanza e l’azionabilità delle somme dovute e non dimostra l’avvenuto pagamento, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo di esecuzione, salvo detrarre le somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore e con il potere di adottare gli atti contabili e organizzativi necessari all’esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1443/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 326/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 327/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 328/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 109/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1483/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →