Cassazione Penale, Sentenza n. 21130/2024 del 29/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per il delitto di tentato omicidio relativo al fatto del 20 luglio 2022. L'imputato era stato ritenuto responsabile di aver colpito la vittima con un coltello in zona toracica e di avere tentato ulteriori colpi nel corso di una lite in un alloggio per richiedenti asilo. In primo grado, con rito abbreviato, era stata inflitta una pena pari a quattro anni di reclusione con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In appello la condanna è stata integralmente confermata. Con il ricorso si deducevano erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della circostanza attenuante della provocazione e sulla determinazione della pena, sostenendo che la violenza subita (un pugno al volto che avrebbe provocato la frattura del setto nasale) aveva determinato uno stato d'ira e una reazione immediata e che la quantificazione della pena sarebbe sproporzionata rispetto al contesto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui la presenza di contrasti e di reciproche aggressioni tra le parti esclude l'applicabilità dell'attenuante della provocazione, poiché non è possibile imputare all'una o all'altra parte un fatto ingiusto specifico che sia causa immediata della reazione. Ha inoltre confermato la congruità della determinazione della pena, valorizzando le circostanze attenuanti generiche già riconosciute in sede di merito e la motivazione circa la gravità oggettiva della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Giurisprudenza Corte di Cassazione Sez. I n. 26847 del 01/07/2010 (rv 247720)
Sez. I n. 26847 del 1.7.2010, rv 247720
Principio secondo cui l'attenuante della provocazione non è configurabile quando pregressi contrasti abbiano condotto a reciproche aggressioni tali da impedire di individuare un fatto ingiusto specifico quale causa immediata della reazione
Giurisprudenza Corte di Cassazione Sez. V n. 27698 del 04/05/2018 (rv 273556)
Sez. V n. 27698 del 4.5.2018, rv 273556
Conferma del principio che la provocazione non opera come attenuante se la controversia è caratterizzata da offese e aggressioni reciproche
Art. 616 cod. proc. pen.
richiamato testualmente nella sentenza per la determinazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilita del ricorso
Consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso sia dichiarato inammissibile salvo che non emergano elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita
Massime di principio
- L'attenuante della provocazione richiede che la reazione sia riconducibile a un fatto ingiusto specifico e immediato; non è applicabile quando la condotta deriva da una contesa caratterizzata da reciproche aggressioni e ripicche
- Le valutazioni probatorie e la ricostruzione dei fatti svolte in sede di merito sono scarsamente sindacabili in sede di cassazione, salvo vizi logico-giuridici palesi
- La determinazione della pena rientra nel sindacato di merito e, se adeguatamente motivata rispetto alla gravità oggettiva della condotta e alle circostanze riconosciute (compresa l'applicazione delle attenuanti generiche), non può essere modificata in cassazione
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza si applicano le conseguenze economiche previste, incluse spese processuali e la possibile sanzione pecuniaria a norma dell'art. 616 c.p.p.
- Nella valutazione dell'imputabilità della reazione violenta vanno considerati soprattutto la temporalita dell'evento provocatorio, l'immediatezza della reazione e se esista un episodio specifico che abbia scatenato l'ira; la presenza di una escalation di reciproche offese tende a escludere la rilevanza attenuante della provocazione
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