Cassazione Penale, Sentenza n. 48316/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma della condanna per il reato di evasione ex art. 385 c.p.: l'imputato era stato autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione ogni lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 10,00 per recarsi al SERT e vi aveva effettivamente svolto il trattamento, ma era rientrato alle ore 10,30. La difesa ha sostenuto che l'intervallo 9,00-10,00 fosse riferito al tempo necessario per il trattamento (e non al termine di rientro), che il ritardo di soli 30 minuti costituisse una mera inosservanza delle prescrizioni rilevante eventualmente ai sensi dell'art. 276 c.p.p., e che si fosse trattato di un "incolpevole ritardo" giustificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la valutazione delle Corti di merito. Ha ritenuto che il termine delle ore 10,00 fosse il termine finale per il rientro domiciliare e che il mancato rispetto di tale termine integri il reato di evasione ex art. 385 c.p.; ha inoltre rilevato indizi che l'imputato si fosse fermato per acquisti sulla via del ritorno (aveva "alcune borse della spesa"). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La Corte interpreta il mancato rispetto del termine stabilito nell'autorizzazione per il rientro come condotta integratrice del reato di evasione, non come semplice violazione delle prescrizioni cautelari rilevante solo ai fini di un aggravamento ex art. 276 c.p.p.
art. 276 c.p.p.
La difesa aveva invocato la disciplina sulle modifiche/irregolarità delle misure cautelari quale quadro per considerare la condotta una mera inosservanza; la Corte rileva che, ove il termine per il rientro sia superato, la condotta è penalmente rilevante ai sensi dell'art. 385 c.p. e non solo soggetta a provvedimenti ex art. 276 c.p.p.
art. 23, comma 8, dl n.137/2020 conv. L. n.176/2020
Norma richiamata per segnalare che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, con le parti che hanno depositato conclusioni scritte.
Giurisprudenza della Cassazione - Sez. VII, 19 ottobre 2017, n. 51855 (Rv. 271361)
Richiamata per confermare il principio secondo cui il mancato rispetto del termine indicato nel provvedimento autorizzatorio per il rientro domiciliare integra il reato di evasione e non è da considerarsi soltanto una trasgressione delle prescrizioni cautelari.
Autorizzazione concessa all'imputato
ad allontanarsi dall'abitazione ogni lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 10,00 al fine di recarsi al SERT di Castelvetrano per il tempo necessario a sottoporsi ai trattamenti specialistici
La Corte interpreta l'indicazione "dalle ore 9,00 alle ore 10,00" come termine finale per il rientro in abitazione, e non come mera finestra temporale limitata allo svolgimento del trattamento.
Massime di principio
- Se l'autorizzazione agli arresti domiciliari indica un termine orario, quel termine va inteso come termine per il rientro domiciliare, salvo chiara diversa precisazione: il superamento configura evasione ai sensi dell'art. 385 c.p.
- Un ritardo anche breve rispetto all'orario autorizzato può integrare reato se il soggetto oltrepassa il termine previsto; la difesa deve provare l'impossibilità di rientro e l'assenza di volontarietà o la sussistenza di cause di giustificazione.
- L'argomentazione che si sia trattato di "mera inosservanza" delle prescrizioni (con richiamo all'art. 276 c.p.p.) è debole se vi sono elementi che attestano che il soggetto abbia svolto altre attività non autorizzate (es. acquisti lungo il tragitto).
- Per evitare rischi penali, chi fruisce di autorizzazioni temporanee dovrebbe chiedere che il provvedimento specifichi esplicitamente il tempo necessario per il trattamento e il margine consentito per il rientro, ovvero ottenere apposita proroga/autorizzazione in caso di necessita improvvisa.
- In giudizio, è utile produrre prove oggettive a giustificazione del ritardo (documentazione del servizio, attestazioni del centro, ricevute con orario, comunicazioni tempestive agli organi di controllo) per dimostrare l'assenza di volontarietà nella violazione.
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