Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1865/2026 - Napoli, Sezione 9

per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, n. 5256/2020, pubblicata il 29 ottobre 2020, notificata al M.I.M. in data 17 dicembre 2020 ed all'Istituto in data 15 dicembre 2020;

Giustizia amministrativa202503656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 5256/2020, recante condanna solidale al pagamento di euro 763,85 oltre accessori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 5256/2020, passata in giudicato, che gli aveva riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva per festività e ferie non godute e aveva condannato in solido il Ministero e l’istituto scolastico al pagamento di euro 763,85 oltre accessori di legge. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di essere stato integralmente soddisfatto, documentando il pagamento mediante il cedolino paga di ottobre 2025, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo pienamente soddisfatta la pretesa sostanziale azionata in ottemperanza. La definizione non è stata accompagnata dalla compensazione delle spese: applicando il criterio della soccombenza virtuale, il Collegio ha posto le spese a carico solidale delle amministrazioni resistenti, considerando anche che l’adempimento, sebbene spontaneo, era intervenuto tardivamente. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale dedotta risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente nel corso del processo comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., anziché una decisione di merito sull’esecuzione.
  • Quando l’amministrazione adempie spontaneamente ma tardivamente alla prestazione dovuta, la cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, con addebito all’amministrazione che ha reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.