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Sentenza

Sentenza n. 1685/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sulla seguente istanza di accesso agli atti: A- Richiesta di accesso agli atti per “copia integrale della propria cartella clinica, nonché di tutte le autorizzazioni e/o istanze sottoscritte, presso il C.S.M. di -OMISSIS-, -OMISSIS- per la seguente motivazione: procedimento giudiziario pendente presso il Tribunale -OMISSIS- di Roma, (nuovo) R.G. N.: (1000)1696/22, prossima udienza il 25/11/2025”, presentata dalla ricorrente in data 22-9-2025 e per il conseguente accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con le istanze di cui sopra.

Giustizia amministrativa202514038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso a copia integrale della propria cartella clinica e di autorizzazioni o istanze sottoscritte presso un Centro di salute mentale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione detentrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contro il silenzio serbato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 sull'istanza di accesso trasmessa via PEC il 22 settembre 2025 e sul successivo sollecito del 24 ottobre 2025. Ha chiesto copia integrale della propria cartella clinica e di tutte le autorizzazioni e/o istanze sottoscritte presso un Centro di salute mentale, indicando quale ragione dell'accesso un procedimento giudiziario pendente presso il Tribunale per i minorenni. Ha dedotto la violazione degli artt. 24 e 97 Cost. e degli artt. 22 e 24 l. n. 241/1990. L'ASL ha chiesto il rigetto, sostenendo che non risultavano né una cartella clinica né autorizzazioni o istanze sottoscritte presso il servizio indicato. Ha precisato che le sole informazioni disponibili riguardavano alcuni accessi, nel 2023, presso altro presidio e altro servizio, per la somministrazione di test MMPI-2 già oggetto di un precedente giudizio conclusosi con rigetto, nonché un accesso del 2020 presso il presidio indicato, in occasione del quale era stata richiesta una certificazione non rilasciabile e veniva offerta la possibilità di colloqui di supporto, cui l'interessata non aveva dato seguito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto ai test MMPI-2, ha ritenuto corretto il richiamo dell'ASL alla precedente sentenza di rigetto, che aveva accertato la mancata disponibilità dei test presso l'ente. Più in generale, ha affermato che la materiale esistenza e disponibilità del documento costituisce presupposto indefettibile della pretesa ostensiva e un prius logico rispetto alla verifica della strumentalità o della specificità dell'istanza. In presenza della negazione dell'amministrazione circa l'esistenza o l'emanazione degli atti, il ricorrente deve fornire una puntuale confutazione, anche mediante indizi; mere supposizioni non sono sufficienti. Non può essere ordinato l'accesso a documenti dei quali non sia stata dimostrata una verosimile esistenza, perché il comando giudiziale sarebbe ineseguibile. Il giudice ha richiamato l'art. 22, comma 1, lettera d), l. n. 241/1990, che considera documento amministrativo ciò che è detenuto dalla pubblica amministrazione, e il comma 4, secondo cui non sono accessibili le informazioni prive di forma documentale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi; il ricorso è stato proposto contro il silenzio dell'amministrazione sull'istanza ostensiva.

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990

    ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualsiasi altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse

    La nozione di documento amministrativo presuppone che l'atto o la rappresentazione siano detenuti dalla pubblica amministrazione.

  • art. 22, comma 4, l. n. 241/1990

    Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo

    Le informazioni non incorporate in un documento amministrativo non sono autonomamente ostensibili.

  • art. 24 l. n. 241/1990

    È stato indicato dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato, ma la decisione ha fondato il rigetto principalmente sulla mancanza di prova dell'esistenza e disponibilità dei documenti.

  • art. 24 Cost.

    È stato invocato dalla ricorrente a sostegno dell'accesso funzionale alla difesa in un procedimento giudiziario, senza che il giudice ravvisasse una prova sufficiente dell'esistenza dei documenti richiesti.

  • art. 97 Cost.

    È stato dedotto dalla ricorrente in relazione all'illegittimità del silenzio amministrativo, ma non ha condotto all'accoglimento della domanda.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto dal giudice.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela e dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La materiale esistenza e disponibilità del documento presso l'amministrazione destinataria costituisce presupposto indefettibile del diritto di accesso e deve essere verificata prima di ogni valutazione sulla strumentalità o sulla sufficiente specificazione dell'istanza.
  • Quando l'amministrazione nega esplicitamente l'esistenza o l'emanazione del documento richiesto, il ricorrente deve confutare tale negazione mediante elementi puntuali, anche indiziari; mere supposizioni non consentono di ordinare l'accesso.
  • Il giudice amministrativo non può ordinare l'ostensione di documenti la cui esistenza verosimile non sia dimostrata, poiché una simile statuizione sarebbe priva di oggetto concreto e insuscettibile di esecuzione.
  • Il diritto di accesso riguarda documenti amministrativi detenuti dalla pubblica amministrazione e non comprende informazioni che non risultino incorporate in una forma documentale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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