Cassazione Penale, Sentenza n. 1285/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'eccezione di estinzione per prescrizione della pena pecuniaria convertita in 89 giorni di libertà controllata. Il ricorrente sosteneva che, alla data di notifica dell'ordinanza di conversione (3/05/2021), erano già decorsi i dieci anni dall'irrevocabilità dell'ultima sentenza (8/12/2010) e dunque la pena pecuniaria doveva considerarsi estinta. Contestava inoltre l'efficacia dell'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale del 27/10/2016 come causa interruptiva del termine prescrizionale, obiettando che il Magistrato non poteva fare affidamento solo sul casellario per rilevare una eventuale recidiva o ulteriore condanna della stessa indole, e denunciava la mancata effettuazione di autonome indagini sulla solvibilità del condannato ai sensi dell'art. 660 c.p.p.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come generico e comunque infondato. Ha confermato che la pena pecuniaria non si era estinta perché l'esecuzione coattiva (iscrizione a ruolo della cartella esattoriale) era iniziata prima del compimento del termine decennale, e che ai fini dell'estinzione rileva il momento dell'inizio dell'esecuzione, indipendentemente dal modo (coattivo o spontaneo) e dalle successive tempistiche. Ha inoltre ritenuto legittimo il rilievo di una ulteriore condanna della stessa indole intervenuta nel periodo prescrizionale come causa di esclusione dell'estinzione. Quanto all'accertamento dell'insolvibilità, la Corte ha ricordato che spetta al pubblico ministero ai sensi dell'art. 660 c.p.p. e che il Magistrato di sorveglianza non era tenuto a reiterare quel controllo. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 568, comma 5 c.p.p.
Permette al Magistrato di sorveglianza, quando ritiene la propria incompetenza funzionale, di riqualificare un reclamo in ricorso per cassazione
art. 606 c.p.p.
Le ipotesi di motivazione del ricorso per cassazione devono essere specificate; un motivo generico può portare all'inammissibilità o al rigetto
art. 172 c.p.
Norma richiamata in relazione alla causa di esclusione dell'estinzione della pena quando il condannato abbia ricevuto una ulteriore condanna della stessa indole nel periodo prescrizionale
art. 660 c.p.p.
Impone al pubblico ministero l'obbligo di accertare l'eventuale impossibilità dell'esazione per effettiva insolvibilità; tale accertamento è propedeutico alla conversione della pena pecuniaria e non deve essere necessariamente reiterato dal Magistrato di sorveglianza
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020 (Rv. 279453)
Principio secondo cui, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, il fatto impeditivo rilevante è il momento dell'inizio dell'esecuzione e non il modo o le successive tempistiche
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 41 del 13/01/1992 (Rv. 189038)
Conferma che l'obbligo di accertamento dell'insolvibilità grava sul pubblico ministero prima della conversione della pena pecuniaria
Massime di principio
- La prescrizione o estinzione della pena pecuniaria è interrotta dal momento dell'inizio dell'esecuzione forzata: l'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale è idonea a interrompere il termine prescrizionale, indipendentemente dal fatto che l'esecuzione sia coattiva o spontanea
- Per valutare l'estinzione per decorso del tempo non rilevano le successive modalità o tempi concreti dell'esecuzione, conta unicamente il suo inizio
- Una successiva condanna della stessa indole intervenuta nel periodo prescrizionale costituisce causa di esclusione dell'estinzione della pena pecuniaria
- Il pubblico ministero ha l'onere di accertare l'insolvibilità del condannato ai sensi dell'art. 660 c.p.p. prima di procedere alla conversione; il Magistrato di sorveglianza non è tenuto a ripetere tale accertamento
- In cassazione il ricorso deve indicare chiaramente i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.; motivi generici o indeterminati possono comportare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso
- Quando si contesta la sussistenza di recidiva o di effetti di una successiva condanna, è necessario proporre elementi specifici e, se del caso, contestare formalmente i dati del casellario o chiedere accertamenti probatori, perché il solo richiamo generico può risultare insufficiente
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