Cassazione Penale, Sentenza n. 19505/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione della normativa relativa all'art. 624‑bis c.p.: il ricorrente ha dedotto che il locale in cui si sarebbe consumato il furto era un locale commerciale (specificamente indicato come "magazzino" della società Trimani SRL) e non rientrerebbe nella nozione di "luogo di privata dimora". Inoltre ha contestato il vizio di motivazione della Corte territoriale, sostenendo che non fosse stata valutata la circostanza se il locale commerciale avesse o meno parti effettivamente destinate a privata dimora, nonché ha prospettato l'assenza del nesso di pertinenzialità/strumentalità tra l'introduzione nei locali e l'asportazione dell'autovettura (sostanzialmente, condotta occasionale dopo aver notato le chiavi).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo come "novum" non dedotto nei termini in appello e tale da richiedere accertamenti di fatto non compiuti nel giudizio di merito. Ha inoltre osservato che in appello l'imputante aveva contestato solo il nesso di pertinenzialità e non aveva formulato la specifica doglianza poi prospettata in cassazione. La Corte d'appello aveva, peraltro, già ritenuto che il locale magazzino facente parte del compendio aziendale, con accesso non libero, fosse equiparabile ai luoghi ove si svolge la vita privata ai fini dell'art. 624‑bis c.p., e che quindi il furto fosse qualificabile come aggravato; non era necessaria una motivazione più ampia in assenza di specifica censura in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624‑bis cod. pen.
La Corte territoriale ha interpretato la norma estendendo la nozione di "luogo di privata dimora" ai locali di pertinenza dell'attività commerciale (es. magazzini non accessibili liberamente), qualificando così il furto come soggetto alla fattispecie aggravata.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata per segnalare che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, con conclusioni per iscritto.
art. 609 cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che la Corte di cassazione può decidere, anche per la prima volta, sulla qualificazione giuridica del fatto, purché la questione non richieda accertamenti di fatto.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- Un locale facente parte del compendio aziendale (es. magazzino) può essere equiparato a "luogo di privata dimora" ai fini dell'art. 624‑bis c.p. quando l'accesso non è libero e il locale svolge funzione di pertinenza rispetto all'attività; in tali casi il furto può essere qualificato nella forma aggravata.
- In Cassazione è ammessa la deduzione per la prima volta della qualificazione giuridica del fatto, ma solo se la questione è risolvibile senza nuovi accertamenti di fatto; se la nuova doglianza richiede valutazioni fattuali non compiute in appello il motivo è inammissibile per novità.
- Chi in appello non solleva specifiche doglianze su fatti o profili giuridici precludendo alla Corte territoriale di articolare la motivazione su quei punti, rischia che tali punti non possano essere riproposti in cassazione come novità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre al rigetto, la condanna alle spese e può comportare l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende se l'inammissibilità dipende da profili di colpa nell'atto impugnatorio.
- Per contestare la qualificazione del luogo ai fini del reato aggravato è utile, già in sede di appello, porre elementi di fatto specifici e richieste istruttorie concrete, al fine di evitare che la questione venga considerata novità in Cassazione.
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