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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1603

Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce quali operatori aerei e quali rotte sono soggetti a specifici obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni ai fini dell’attuazione della misura mondiale basata sul mercato dell’ICAO. Allinea tali obblighi al sistema UE di scambio di quote di emissione e ai relativi regolamenti di esecuzione, anche tramite un formato elettronico comune per lo scambio dei dati. Prevede inoltre la trasmissione dei dati verificati all’ICAO e alla Commissione, con possibili controlli di plausibilità e assistenza di Eurocontrol su richiesta degli Stati membri.

Regolamento delegato che disciplina il monitoraggio, la comunicazione e la trasmissione/verifica delle emissioni del trasporto aereo per l’attuazione della misura mondiale ICAO basata sul mercato, in coordinamento con la direttiva 2003/87/CE.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori aerei che: (i) sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro oppure sono registrati in uno Stato membro, comprese regioni ultraperiferiche, dipendenze e territori, e (ii) superano 10 000 tonnellate annue di CO2 generate da aeromobili con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg per i voli tra aerodromi situati in Stati diversi dello SEE o per i voli di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dal 1o gennaio 2019. Sono esclusi dal computo alcuni voli speciali (Stato, umanitari, aeroambulanza, militari, antincendio). L’obbligo di comunicazione riguarda inoltre i voli tra UE/Stati membri e paesi terzi, tra UE e regioni ultraperiferiche/dipendenze/territori, nonché tra tali territori e paesi terzi o altri territori; si applica anche ai vettori commerciali con meno di 243 voli in tre periodi consecutivi di quattro mesi in partenza da o in arrivo in un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e riguarda la fase di raccolta, verifica e trasmissione dei dati emissivi verso l’ICAO e la Commissione.

Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione

Il regolamento integra la direttiva 2003/87/CE per coordinare, nel settore dell’aviazione, gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni con la misura mondiale basata sul mercato dell’ICAO. Il testo è adottato in attuazione dell’articolo 28 quater della direttiva ETS e mira, secondo i considerando, a garantire certezza del diritto, coerenza con la normativa UE già vigente e riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori.

Finalità e coordinamento con la normativa UE e ICAO

Il regolamento si colloca nel quadro del sistema UE di scambio di quote di emissione per il trasporto aereo e richiama i regolamenti (UE) n. 601/2012, (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067, oltre alla prima edizione delle norme internazionali ICAO adottate il 27 giugno 2018. Il legislatore europeo evidenzia l’esigenza di allineare i requisiti UE e quelli necessari per l’attuazione della misura globale ICAO, così da evitare duplicazioni e costi di conformità e favorire l’uso di formati elettronici uniformi per lo scambio dei dati.

Ambito soggettivo e voli interessati

L’articolo 1 delimita il perimetro degli operatori aerei tenuti agli obblighi: devono essere titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro oppure essere registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori di tale Stato. Inoltre, devono superare la soglia di 10 000 tonnellate annue di CO2 prodotte da aeromobili con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg impiegati su voli tra Stati dello Spazio economico europeo o sui voli di cui all’articolo 2, paragrafo 1, a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Sono escluse dal calcolo della soglia le emissioni derivanti da:

  • voli di Stato,
  • voli umanitari,
  • voli di aeroambulanza,
  • voli militari,
  • voli per attività antincendio.

L’articolo 2 individua poi i voli per i quali le emissioni devono essere comunicate: voli tra Stati membri e paesi terzi; voli tra Stati membri e regioni ultraperiferiche, dipendenze o territori di altri Stati membri; voli tra tali territori e paesi terzi o dipendenze/territori di altri Stati membri. La disposizione si applica anche ai vettori commerciali che effettuano meno di 243 voli nell’arco di tre periodi consecutivi di quattro mesi in partenza da o in arrivo in un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro.

Estensione, raccomandazioni e categorie escluse

Il regolamento raccomanda agli operatori aerei di verificare e comunicare anche le emissioni prodotte da voli tra aerodromi situati in due diversi paesi terzi. L’ambito dei voli soggetti agli obblighi, per espressa previsione dell’articolo 2, comprende qualsiasi tipologia di volo salvo le esclusioni già previste dall’articolo 1, paragrafo 2. Sono quindi richiamati, tra gli altri, i voli a fini di addestramento o di ricerca e soccorso, i voli effettuati secondo le regole del volo a vista, i voli di ricerca e sperimentazione scientifica e quelli eseguiti nell’ambito di un obbligo di servizio pubblico.

Obblighi di monitoraggio, comunicazione e formato elettronico

L’articolo 3 stabilisce che, per la comunicazione delle emissioni ai sensi dell’articolo 2, gli operatori aerei sono soggetti a requisiti identici a quelli previsti dall’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE e dal regolamento (UE) n. 601/2012; dal 1o gennaio 2021 si applicano i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. La Commissione deve pubblicare uno specifico formato per lo scambio elettronico dei dati e gli operatori devono utilizzarlo per la trasmissione delle informazioni.

Verifica dei dati e accreditamento dei verificatori

Ai sensi dell’articolo 4, la verifica dei dati da comunicare e l’accreditamento dei verificatori seguono requisiti identici a quelli dell’articolo 15 e dell’allegato V, parte B, della direttiva 2003/87/CE, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. Il regolamento, quindi, non introduce un sistema autonomo di verifica, ma rinvia in modo puntuale alla disciplina ETS e al relativo impianto di accreditamento.

Individuazione dello Stato membro destinatario della comunicazione

L’articolo 5 disciplina a quale Stato membro debbano essere comunicati i dati. Gli operatori aerei inclusi nell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 trasmettono le emissioni allo Stato membro di riferimento indicato nel medesimo allegato. Gli operatori non inclusi in tale elenco comunicano allo Stato membro che ha rilasciato il certificato di operatore aereo o, in mancanza di tale certificato, allo Stato membro in cui hanno la sede legale.

Assistenza di Eurocontrol e controlli di plausibilità

L’articolo 6 prevede che, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione possa sollecitare l’assistenza di Eurocontrol per migliorare l’accuratezza dei dati sulle emissioni in vista della trasmissione. Il considerando corrispondente chiarisce che tale assistenza serve a garantire la completezza e l’esattezza dei dati da inviare secondo il formato ICAO.

Trasmissione dei dati all’ICAO e alla Commissione

L’articolo 7 impone agli Stati membri di trasmettere al segretariato dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale i dati pertinenti sulle emissioni comunicati ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE e del presente regolamento, salvo la revisione della direttiva stessa da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Prima della trasmissione, le autorità competenti devono effettuare controlli di plausibilità sui dati; parallelamente, gli Stati membri devono trasmettere gli stessi dati anche alla Commissione.

Per la trasmissione deve essere utilizzato il fattore di emissione del kerosene per aviogetto (Jet A1 o Jet A) indicato nell’allegato 16, volume IV, della Convenzione sull’aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo e soglia emissiva

Gli obblighi di comunicazione si applicano solo agli operatori aerei con certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o registrati in uno Stato membro, che producono oltre 10 000 tonnellate annue di CO2 da aeromobili con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg impiegati su rotte tra Stati dello SEE o sui voli di cui all’articolo 2, paragrafo 1, a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Esclusioni dal calcolo delle emissioni

Ai fini della soglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), non si considerano le emissioni derivanti da voli di Stato, umanitari, di aeroambulanza, militari e per attività antincendio.

Voli soggetti alla comunicazione delle emissioni

Devono essere comunicate le emissioni dei voli tra aerodromi situati in Stati membri e paesi terzi, tra Stati membri e regioni ultraperiferiche/dipendenze/territori di altri Stati membri, nonché tra tali regioni e paesi terzi o dipendenze/territori di altri Stati membri. L’obbligo si estende anche ai vettori commerciali con meno di 243 voli in tre periodi consecutivi di quattro mesi in partenza da o in arrivo in un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro.

Voli ulteriori raccomandati e ulteriori esclusioni

È raccomandato agli operatori aerei di verificare e comunicare anche le emissioni dei voli tra aerodromi situati in due diversi paesi terzi. Gli obblighi di cui all’articolo 2 si applicano a qualsiasi tipo di volo, salvo le categorie già escluse dall’articolo 1, paragrafo 2, incluse le attività di addestramento o ricerca e soccorso, i voli VFR, i voli di ricerca e sperimentazione scientifica e quelli effettuati nell’ambito di un obbligo di servizio pubblico.

Regole di monitoraggio, comunicazione e formato elettronico

Per la comunicazione delle emissioni, gli operatori aerei sono soggetti a requisiti identici a quelli dell’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE e del regolamento (UE) n. 601/2012; dal 1o gennaio 2021 si applicano i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. La Commissione deve pubblicare un formato per lo scambio elettronico dei dati, che gli operatori aerei devono utilizzare.

Verifica delle emissioni e accreditamento dei verificatori

La verifica dei dati relativi alle emissioni da comunicare e l’accreditamento dei verificatori seguono requisiti identici a quelli dell’articolo 15 e dell’allegato V, parte B, della direttiva 2003/87/CE, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

Stato membro competente per la comunicazione

Gli operatori aerei inclusi nell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 comunicano le proprie emissioni allo Stato membro di riferimento indicato in tale allegato. Gli altri operatori comunicano allo Stato membro che ha rilasciato il certificato di operatore aereo oppure, in assenza di tale certificato, allo Stato membro in cui hanno la sede legale.

Assistenza di Eurocontrol

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può sollecitare l’assistenza di Eurocontrol per migliorare l’accuratezza dei dati sulle emissioni ai fini della loro trasmissione.

Trasmissione dei dati all’ICAO e alla Commissione

Gli Stati membri trasmettono al segretariato dell’ICAO i dati pertinenti sulle emissioni comunicati ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE e del presente regolamento. Prima della trasmissione, le autorità competenti effettuano controlli di plausibilità; contestualmente, gli Stati membri trasmettono gli stessi dati anche alla Commissione. Per tale trasmissione si utilizza il fattore di emissione del kerosene per aviogetto (Jet A1 o Jet A) indicato nell’allegato 16, volume IV, della Convenzione di Chicago.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasporti aereiclimascambio di quote di emissionecooperazione internazionale

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