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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1207

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1207 del Consiglio, del 15 luglio 2019, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Normativa europea32019R1207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna le liste sanzionatorie dell'UE nei confronti della RPDC previste dal regolamento (UE) 2017/1509. In seguito al riesame periodico delle designazioni, il Consiglio sopprime una voce dall'allegato XV e modifica la voce relativa al Maritime Administrative Bureau nell'allegato XVI. L'atto ha natura meramente esecutiva e opera tramite la revisione degli elenchi nominativi, senza introdurre nuove misure sostanziali.

Modifica gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), con rimozione di una persona designata e aggiornamento di una entità.

Ambito di applicazione

Si applica nell'ambito del regime sanzionatorio dell'Unione europea nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, limitatamente all'aggiornamento degli elenchi contenuti negli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509. Riguarda, in particolare, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi già designati in tali allegati. Non introduce un nuovo regime materiale, ma modifica selettivamente le designazioni esistenti; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica degli allegati sanzionatori contro la RPDC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1207 attua il regolamento (UE) 2017/1509 in materia di misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. L'atto si limita ad aggiornare gli elenchi nominativi contenuti negli allegati XV e XVI, sulla base del riesame periodico delle designazioni effettuato dal Consiglio.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento richiama il regolamento (UE) 2017/1509, adottato il 30 agosto 2017, che costituisce il quadro sanzionatorio UE verso la RPDC e abroga il regolamento (CE) n. 329/2007. In applicazione dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, il Consiglio ha riesaminato le persone e le entità designate negli allegati XV, XVI, XVII e XVIII, concludendo che occorreva una modifica limitata degli elenchi.

Modifiche all'allegato XV

Nell'allegato XV, parte (a), relativo alle persone fisiche designate ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a), viene soppressa la voce n. 30 riguardante RI Pyong Chol, nato nel 1948. Le restanti voci dell'elenco sono rinumerate da 1 a 27.

Modifiche all'allegato XVI

Nell'allegato XVI, parte (b), relativo a persone giuridiche, entità e organismi, la voce concernente il Maritime Administrative Bureau viene sostituita con una scheda aggiornata. La designazione include gli alias North Korea Maritime Administration Bureau e Maritime Administration of DPR Korea, l'indirizzo a Pyongyang, i recapiti telefonici e fax, l'email e il sito web dell'entità.

Ragioni della designazione dell'entità

La motivazione riportata nel nuovo testo dell'allegato indica che il Maritime Administrative Bureau ha aiutato a eludere le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra l'altro cambiando nome e registrando nuovamente i beni di entità designate, oltre a fornire falsa documentazione a navi soggette alle sanzioni ONU. Il regolamento, quindi, non introduce nuovi criteri generali, ma aggiorna una specifica voce sanzionatoria già esistente.

Entrata in vigore e applicazione

L'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con effetto uniforme nell'ordinamento dell'Unione.

Disposizioni principali

Riesame delle designazioni e aggiornamento degli allegati

Il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone e delle entità designate ai sensi dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 e ha ritenuto necessario modificare gli allegati XV e XVI. L'intervento deriva dall'esigenza di allineare le designazioni alle risultanze del riesame periodico.

Rimozione di una persona fisica dall'allegato XV

Nell'allegato XV, parte (a) ("Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)"), è soppressa la voce 30 relativa a RI Pyong Chol (data di nascita: 1948). Le voci residue sono rinumerate da 1 a 27.

Aggiornamento della voce relativa al Maritime Administrative Bureau

Nell'allegato XVI, parte (b) ("Persone giuridiche, entità e organismi"), la voce relativa al Maritime Administrative Bureau è sostituita. La scheda aggiornata riporta anche gli alias North Korea Maritime Administration Bureau e Maritime Administration of DPR Korea, l'indirizzo a Pyongyang, recapiti telefonici, fax, email e sito web, nonché la data 16.10.2017 e la motivazione sanzionatoria.

Motivazione dell'inserimento dell'entità

Il Maritime Administrative Bureau è indicato come soggetto che ha aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare cambiando nome e registrando nuovamente i beni di entità designate e fornendo falsa documentazione a navi soggette alle sanzioni ONU.

Entrata in vigore e efficacia diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalirelazioni esternepolitica estera e di sicurezza comune

Testo integrale

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