Regolamento (UE) 2019/1250
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1250 della Commissione, del 22 luglio 2019, che sottopone a registrazione determinate importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India a seguito della riapertura dell'inchiesta ai fini dell'esecuzione delle sentenze del 10 aprile 2019, relative alle cause T-300/16 e T-301/16, per quanto riguarda i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/387 e (UE) 2016/388 che istituiscono un dazio compensativo definitivo e un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione doganale di determinate importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India, prodotti da Jindal Saw Limited, dopo la riapertura parziale delle inchieste a seguito delle sentenze del Tribunale del 10 aprile 2019. La misura serve a consentire l’eventuale riscossione, al termine del riesame, di dazi antidumping e compensativi ricalcolati, senza superare nel periodo intermedio i livelli già fissati dai regolamenti del 2016. Il testo chiarisce inoltre che le autorità doganali devono sospendere le decisioni su domande di rimborso e sgravio relative a tali importazioni fino alla pubblicazione del nuovo regolamento di esecuzione.
Registrazione delle importazioni nell’UE di tubi di ghisa duttile originari dell’India prodotti da Jindal Saw Limited, in vista della possibile reintroduzione di dazi antidumping e compensativi a seguito della riapertura delle inchieste per l’esecuzione di sentenze del Tribunale.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), esclusi i tubi senza rivestimento interno ed esterno, classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303001010 e 7303009010), originari dell’India e fabbricati da Jindal Saw Limited (codice aggiuntivo TARIC C054). Riguarda le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori interessati da eventuali dazi antidumping e compensativi collegati alle inchieste riaperte. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento; le disposizioni richiamate operano nel contesto dell’esecuzione delle sentenze del Tribunale nelle cause T-300/16 e T-301/16, limitatamente a Jindal Saw Limited.
Registrazione delle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1250 della Commissione interviene nel quadro dell’esecuzione delle sentenze del Tribunale del 10 aprile 2019 nelle cause T-300/16 e T-301/16, relative ai dazi antidumping e compensativi imposti sui tubi di ghisa duttile originari dell’India. La Commissione, avendo riaperto parzialmente le inchieste limitatamente a Jindal Saw Limited, dispone la registrazione di specifiche importazioni per assicurare la corretta applicazione di eventuali misure ricalcolate al termine del riesame.
Contesto e finalità della misura
Il regolamento si inserisce nella sequenza procedurale avviata con il dazio antidumping provvisorio del 18 settembre 2015, seguito dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/388 e (UE) 2016/387, poi contestati in giudizio da Jindal Saw Limited e da Jindal Saw Italia SpA. Le sentenze del Tribunale hanno censurato i calcoli relativi al vantaggio da sovvenzioni, alla sottoquotazione e al nesso causale, evidenziando possibili errori nella valutazione del pregiudizio e quindi nella determinazione dei dazi. In risposta, la Commissione ha riaperto le inchieste dal punto in cui l’illegittimità si era verificata, ossia nella fase istruttoria relativa al periodo 1° ottobre 2013 - 30 settembre 2014.
Fondamento giuridico e logica dell’esecuzione delle sentenze
La Commissione richiama l’articolo 266 TFUE, secondo cui le istituzioni dell’Unione devono adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alle sentenze di annullamento. Nel caso di annullamento di un atto conclusivo di una procedura amministrativa, l’esecuzione comporta la sostituzione dell’atto annullato con uno nuovo che elimini l’illegittimità accertata; la procedura può essere ripresa dal punto esatto in cui l’errore si è verificato. Su tale base, la riapertura delle inchieste non è considerata contraria al principio di irretroattività, e l’eventuale nuova imposizione di dazi potrà operare, se giustificata, dalla data di entrata in vigore dei regolamenti originari.
Oggetto e perimetro della registrazione
L’articolo 1 impone alle autorità doganali di registrare le importazioni nell’Unione di tubi di ghisa duttile, esclusi i tubi non rivestiti, attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90, corrispondenti ai codici TARIC 7303001010 e 7303009010. La misura riguarda solo i prodotti originari dell’India fabbricati da Jindal Saw Limited, identificata dal codice aggiuntivo TARIC C054. La registrazione ha durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Effetti sui dazi e sulle domande di rimborso
Il regolamento chiarisce che, per il periodo compreso tra la riapertura delle inchieste e la data di entrata in vigore dei risultati del riesame, i dazi antidumping e compensativi che potranno essere riscossi non potranno superare quelli già istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/388 e (UE) 2016/387. Il testo indica espressamente che, per Jindal Saw Limited, i livelli attuali sono pari all’8,7% per il dazio compensativo e al 14,1% per il dazio antidumping. Inoltre, le autorità doganali nazionali devono sospendere ogni decisione su domande di rimborso o sgravio relative a tali dazi fino alla pubblicazione del regolamento di esecuzione che reintroduce le misure.
Rapporti con la disciplina antidumping e antisovvenzioni
La misura è adottata sulla base dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, disposizioni che consentono la registrazione delle importazioni ai fini della successiva applicazione delle misure. La Commissione precisa che, nel caso di specie, non si applicano le condizioni previste per la registrazione in funzione di una possibile applicazione retroattiva di misure provvisorie; la ratio è invece quella di evitare discontinuità nell’efficacia delle misure di difesa commerciale e di garantire che, se i dazi verranno reintrodotti, possano essere riscossi in modo coerente con l’esito del riesame.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La registrazione è quindi immediatamente vincolante per le autorità doganali nazionali nei limiti oggettivi e soggettivi definiti dal testo.
Disposizioni principali
Contesto processuale e riapertura delle inchieste
A seguito delle sentenze del Tribunale del 10 aprile 2019 nelle cause T-300/16 e T-301/16, la Commissione ha riaperto parzialmente le inchieste antidumping e antisovvenzioni relative alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India, limitatamente a Jindal Saw Limited, riprendendole dal punto in cui si è verificata l’irregolarità. La riapertura mira a correggere gli errori rilevati dal Tribunale nei calcoli del vantaggio, della sottoquotazione e del nesso causale.
Motivi della registrazione
La Commissione considera opportuno registrare le importazioni per garantire l’effettiva applicazione delle eventuali misure ricalcolate e permettere, se del caso, la riscossione dei dazi con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti originari. La registrazione non è utilizzata come strumento di applicazione retroattiva delle misure provvisorie, ma come misura funzionale all’esito del riesame conseguente all’annullamento parziale.
Oggetto della registrazione
Le autorità doganali devono registrare le importazioni nell’Unione dei tubi di ghisa duttile, esclusi i tubi non rivestiti, classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90, originari dell’India e fabbricati da Jindal Saw Limited, identificata dal codice aggiuntivo TARIC C054.
Durata della registrazione e limite ai prelievi nel periodo intermedio
La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Per le importazioni effettuate tra la riapertura delle inchieste e la data di entrata in vigore dei risultati del riesame, i dazi antidumping e compensativi esigibili non possono superare quelli istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/388 e (UE) 2016/387; il testo indica che i dazi attuali per Jindal Saw Limited sono pari rispettivamente al 14,1% per l’antidumping e all’8,7% per il compensativo.
Gestione delle domande di rimborso e sgravio
Le autorità doganali nazionali devono attendere la pubblicazione del regolamento di esecuzione che reintroduce i dazi prima di decidere su eventuali domande di rimborso o sgravio di dazi antidumping e/o compensativi presentate con riguardo alle importazioni di Jindal Saw Limited.
Entrata in vigore e natura obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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