Regolamento (UE) 2019/1249
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1249 della Commissione, del 22 luglio 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, che disciplina i controlli ufficiali rafforzati su talune importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale. La revisione introduce nuove voci e modifica frequenze di controllo in funzione dei rischi emersi da allerte RASFF, controlli nazionali e relazioni semestrali degli Stati membri. L'intervento mira a rafforzare i controlli su specifiche partite considerate a rischio e a ridurre, in un caso, la frequenza per prodotti con esiti favorevoli.
Modifica dell'elenco dei mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a controlli ufficiali rafforzati alle importazioni, con aggiornamento delle voci, dei rischi e delle frequenze di controllo dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, sottoposti a livello accresciuto di controlli ufficiali presso i punti di entrata designati nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004. Riguarda operatori, autorità competenti degli Stati membri e partite originarie dei Paesi terzi indicati nell'allegato, con esclusione implicita dei prodotti non inclusi nell'elenco aggiornato. Le disposizioni hanno applicazione diretta in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1249 della Commissione aggiorna l'elenco delle partite di mangimi e alimenti di origine non animale sottoposte a livello accresciuto di controlli ufficiali all'importazione. L'intervento si fonda sul riesame periodico dell'elenco previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 e tiene conto delle allerte RASFF, dei controlli svolti dagli Stati membri e delle relative relazioni semestrali.
Finalità e contesto normativo
La Commissione evidenzia che l'evoluzione dei rischi per la salute umana e i risultati dei controlli ufficiali richiedono una revisione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009. Per ragioni di coerenza e chiarezza, viene sostituito integralmente l'allegato, così da aggiornare in modo unitario le voci soggette a controlli rafforzati, le sostanze da ricercare e la frequenza dei controlli.
Ambito applicativo
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di specifiche categorie di mangimi e alimenti di origine non animale provenienti dai Paesi terzi elencati nell'allegato. I controlli rafforzati si svolgono presso i punti di entrata designati nei territori previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004. Restano fuori dall'applicazione i prodotti non inclusi nell'elenco aggiornato.
Voci inserite o rafforzate per nuovi rischi
Il considerando segnala nuovi rischi o rischi emersi con maggiore evidenza per diverse partite, con conseguente inserimento nell'elenco o conferma di un controllo rafforzato. In particolare:
- frutta del jack (Artocarpus heterophyllus) dalla Malaysia: residui di antiparassitari;
- arachidi dagli Stati Uniti: aflatossine;
- semi di albicocca non trasformati, destinati al mercato del consumatore finale, dalla Turchia: cianuro;
- bacche di Goji dalla Cina: la voce viene adeguata per ricomprendere la nicotina tra le sostanze da ricercare;
- rape (Brassica rapa ssp. rapa) dal Libano e dalla Siria, anche preparate o conservate in salamoia o nell'acido citrico: rodammina B.
Modifiche delle frequenze di controllo
L'allegato aggiorna le percentuali di controlli fisici e d'identità per numerose merci. In alcuni casi la frequenza aumenta per effetto di non conformità ricorrenti, come per tè e bacche di Goji dalla Cina, peperoni e fagioli asparago dalla Repubblica dominicana, peperoni dalla Cina, gombi e peperoni dall'India, peperoni dal Vietnam e altre partite segnalate. In altri casi la frequenza viene ridotta, come per le albicocche provenienti dalla Turchia, in ragione del numero esiguo di non conformità rilevate.
Parametri analitici e metodi di riferimento
L'allegato specifica, per ciascuna voce, il rischio da controllare: aflatossine, salmonella, residui di antiparassitari, rodammina B, solfiti, ocratossina A, norovirus, nicotina e cianuro, tra gli altri. Le note definiscono anche il perimetro dei residui da ricercare per alcuni gruppi di sostanze e richiamano metodi analitici di riferimento, ad esempio EN ISO 6579-1 per Salmonella, EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981 per i solfiti.
Entrata in vigore e carattere vincolante
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori economici del settore alimentare e per le autorità di controllo, ciò comporta l'immediato adeguamento alle nuove voci dell'elenco e alle relative percentuali di controllo.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il nuovo testo contenuto nell'allegato del regolamento di esecuzione. L'aggiornamento rivede l'elenco delle partite soggette a controlli rafforzati, i rischi associati e la frequenza dei controlli fisici e d'identità.
Nuove inserzioni e principali modifiche dell'elenco
Sono inserite o modificate, tra le altre, le voci relative a frutta del jack dalla Malaysia per residui di antiparassitari, arachidi dagli Stati Uniti per aflatossine, semi di albicocca non trasformati dalla Turchia per cianuro, tè e bacche di Goji dalla Cina, peperoni e fagioli asparago dalla Repubblica dominicana, rape dal Libano e dalla Siria, e altre partite da diversi Paesi terzi. Per alcune voci aumenta la frequenza dei controlli, per le albicocche dalla Turchia la frequenza viene invece ridotta.
Ragioni del riesame periodico
Il considerando richiama l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009, che impone il riesame periodico dell'elenco almeno semestrale, sulla base delle notifiche del sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi (RASFF), delle informazioni sui controlli ufficiali degli Stati membri e delle relazioni semestrali trasmesse alla Commissione.
Frequenze di controllo e parametri analitici
L'allegato stabilisce, per ciascuna merce e Paese di origine, la frequenza dei controlli fisici e d'identità in percentuale, nonché il rischio da verificare: ad esempio aflatossine, salmonella, residui di antiparassitari, rodammina B, nicotina, cianuro, solfiti, ocratossina A e norovirus. Sono inoltre richiamati metodi di riferimento specifici per talune analisi, indicati nelle note dell'allegato.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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