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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1248

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1248 della Commissione, del 22 luglio 2019, che stabilisce misure volte ad attenuare una grave minaccia per la conservazione dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale (Gadus morhua)

Normativa europea32019R1248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adotta misure di emergenza, immediatamente applicabili, per proteggere lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, ritenuto in grave e urgente pericolo sulla base del parere scientifico del CIEM. La risposta normativa consiste in un divieto generale di pesca e di gestione del pescato nelle sottodivisioni CIEM 24, 25 e 26, accompagnato da deroghe circoscritte per alcune attività artigianali e per catture accessorie inevitabili. Le deroghe sono strettamente condizionate al monitoraggio delle attività, alla registrazione e imputazione delle catture ai contingenti pertinenti e, per taluni casi, a limiti quantitativi. La misura ha efficacia temporanea fino al 31 dicembre 2019.

Misure di emergenza per attenuare una grave minaccia alla conservazione dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale (Gadus morhua).

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci unionali e alle attività di pesca del merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 24, 25 e 26, con riferimento allo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale. Il divieto generale copre la pesca, la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo, la trasformazione a bordo e lo sbarco del merluzzo bianco e dei relativi prodotti catturati in tale zona. Sono previste deroghe limitate per alcune flotte di piccola scala e per specifiche catture accessorie; il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione fino al 31 dicembre 2019.

Misure di emergenza per il merluzzo bianco del Baltico orientale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1248 della Commissione interviene in via urgente per fronteggiare una grave minaccia alla conservazione dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale (Gadus morhua). La misura si fonda sull'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca e tiene conto del parere scientifico del CIEM, che descrive uno stock a biomassa riproduttiva storicamente bassa, con rischio di ulteriore deterioramento e di esaurimento, soprattutto durante il periodo di picco riproduttivo tra maggio e agosto.

Contesto scientifico e ragioni dell'intervento

Nei considerando la Commissione richiama il fatto che la biomassa del merluzzo bianco del Baltico orientale è insostenibilmente bassa per effetto di più fattori, tra cui il declino del reclutamento, condizioni ambientali sfavorevoli e cambiamenti dell'ecosistema. Il CIEM segnala inoltre che, anche in assenza di pesca, la biomassa resterebbe a medio termine al di sotto del valore di riferimento per la sostenibilità e raccomanda per il 2020 di non effettuare catture. La Commissione ritiene quindi che vi siano motivi imperativi di urgenza per adottare una misura uniforme a livello unionale, poiché le iniziative nazionali non risultano sufficienti né coordinate in modo omogeneo.

Ambito territoriale e soggettivo

La disciplina si applica ai pescherecci unionali che operano nelle sottodivisioni CIEM 24, 25 e 26, considerate parte della zona di gestione rilevante per lo stock del Baltico orientale. Il regolamento estende l'ambito anche alla sottodivisione 24, pur essendo un'area in cui coesistono stock di Baltico orientale e occidentale, per evitare uno spostamento delle catture verso tale zona. Restano fuori dall'ambito le aree in cui il merluzzo bianco del Baltico orientale è molto raro, in particolare le sottodivisioni 27-32, per ragioni di proporzionalità.

Divieto generale

L'articolo 2, paragrafo 1, introduce un divieto ampio: i pescherecci unionali non possono pescare merluzzo bianco nelle sottodivisioni 24, 25 e 26 e non possono conservare a bordo, trasferire, trasbordare, trasformare a bordo o sbarcare merluzzo bianco e prodotti della pesca ottenuti in tale area. La misura è concepita per interrompere la pressione di pesca sullo stock e limitarne l'ulteriore impoverimento.

Deroghe per la piccola pesca costiera

Una prima deroga riguarda i pescherecci unionali di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che operano con specifici attrezzi fissi o selettivi: reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, palangari di fondo, palangari diversi da quelli derivanti, lenze a mano, attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi. Per tali unità, il divieto non si applica nella sottodivisione 24 entro sei miglia nautiche dalle linee di base e nelle zone con profondità inferiore a 20 metri, secondo la carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti.

Per questi pescherecci valgono obblighi specifici: l'attività deve essere monitorabile in ogni momento e le catture di merluzzo bianco devono essere registrate, sbarcate e imputate al contingente pertinente ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Deroghe per catture accessorie inevitabili

Il regolamento ammette inoltre la detenzione a bordo di catture accessorie di merluzzo bianco per due categorie di pescherecci. La prima comprende i pescherecci che operano con reti a strascico, sciabiche danesi o attrezzi analoghi con apertura di maglia non superiore a 45 mm nelle sottodivisioni 24, 25 e 26. La seconda comprende i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri con attrezzi fissi che operano nelle sottodivisioni 25-26 oppure, nella sottodivisione 24, entro sei miglia nautiche in acque con profondità superiore a 20 metri e, indipendentemente dalla profondità, oltre le sei miglia nautiche.

Per le unità di cui alla seconda categoria, le catture accessorie di merluzzo bianco non possono superare il 10 % delle catture totali, espresse in peso vivo, di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca. Anche in questo caso le attività devono poter essere monitorate in ogni momento e le catture devono essere registrate, sbarcate e imputate al contingente pertinente.

Condizioni di applicazione delle deroghe

La deroga per i pescherecci di piccola scala con attrezzi fissi si applica soltanto alle unità che hanno registrato catture di merluzzo bianco nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019. Se un peschereccio viene sostituito, lo Stato membro può autorizzare un altro peschereccio che soddisfi i requisiti, ma solo a condizione che non aumentino né il numero complessivo dei beneficiari né la capacità di pesca complessiva.

Durata ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile fino al 31 dicembre 2019. È espressamente indicato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica degli atti UE di portata generale.

Disposizioni principali

Base giuridica e natura della misura

La Commissione adotta il regolamento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che consente misure di emergenza in caso di grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine. Il provvedimento è giustificato dall'urgenza e mira a prevenire un ulteriore deterioramento dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale.

Divieto generale di pesca e di gestione del pescato

Ai pescherecci unionali è vietato pescare merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 24, 25 e 26, nonché conservare a bordo, trasferire, trasbordare, trasformare a bordo o sbarcare merluzzo bianco e prodotti della pesca a base di merluzzo bianco catturato in tale zona (articolo 2, paragrafo 1).

Deroga per piccola pesca costiera nella sottodivisione 24

Il divieto non si applica ai pescherecci unionali di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che operano con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, palangari di fondo, palangari diversi da quelli derivanti, lenze a mano, attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi, nella sottodivisione 24 entro sei miglia nautiche dalle linee di base e in zone con profondità inferiore a 20 metri, secondo la carta nautica ufficiale delle autorità nazionali competenti (articolo 2, paragrafo 2).

Obblighi di monitoraggio e registrazione per le attività in deroga

I pescherecci beneficiari della deroga devono garantire che la propria attività di pesca sia monitorabile in ogni momento; le catture di merluzzo bianco devono essere registrate, sbarcate e imputate al contingente pertinente conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 (articolo 2, paragrafo 3).

Deroga per catture accessorie inevitabili

Devono essere portate e conservate a bordo le catture accessorie di merluzzo bianco da parte dei pescherecci unionali operanti con reti a strascico, sciabiche danesi o attrezzi analoghi con apertura di maglia non superiore a 45 mm nelle sottodivisioni 24, 25 e 26, nonché da pescherecci unionali di lunghezza inferiore a 12 metri con attrezzi fissi nelle sottodivisioni 25-26 o, nella sottodivisione 24, entro sei miglia nautiche in acque oltre i 20 metri di profondità e, comunque, oltre le sei miglia nautiche (articolo 2, paragrafo 4).

Limite quantitativo per le catture accessorie

Per i pescherecci di cui alla deroga per attrezzi fissi, le catture accessorie di merluzzo bianco non possono superare il 10 % delle catture totali, espresse in peso vivo, di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca. Anche tali catture devono essere monitorabili, registrate, sbarcate e imputate al contingente pertinente (articolo 2, paragrafi 5 e 7).

Condizioni soggettive della deroga e sostituzione dei pescherecci

La deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), si applica solo ai pescherecci unionali che hanno registrato catture di merluzzo bianco nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019. In caso di sostituzione di un peschereccio beneficiario, lo Stato membro può autorizzare un altro peschereccio che soddisfi i requisiti, purché non aumentino né il numero dei beneficiari né la capacità di pesca complessiva (articolo 2, paragrafo 6).

Durata di applicazione ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2019 (articolo 3).

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinepolitica comune della pescamisure di emergenza

Testo integrale

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