Regolamento (UE) 2019/1701
Regolamento delegato (UE) 2019/1701 della Commissione del 23 luglio 2019 recante modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 per allinearli agli sviluppi normativi e alle decisioni internazionali in materia di sostanze chimiche pericolose. In particolare, recepisce modifiche già previste dal regolamento (UE) n. 73/2013, inserisce o sposta varie sostanze tra le diverse parti dell’allegato I e aggiunge l’endosulfan all’allegato V, con conseguente divieto di esportazione. Le modifiche si applicano retroattivamente dal 1° marzo 2014 per garantire coerenza giuridica con la disciplina già operata nella pratica.
Modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 per aggiornare l’elenco delle sostanze chimiche pericolose soggette a notifica, esportazione e divieti connessi.
Ambito di applicazione
Si applica alle esportazioni e importazioni di sostanze chimiche pericolose disciplinate dal regolamento (UE) n. 649/2012, con effetti per operatori economici, esportatori, importatori e autorità competenti degli Stati membri. Incide in particolare sulle sostanze elencate negli allegati I e V del regolamento, aggiornando le categorie, le limitazioni d’impiego, i paesi che non richiedono notifica e le ipotesi di divieto di esportazione. Il regolamento si applica retroattivamente dal 1° marzo 2014, pur entrando in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 sulle sostanze chimiche pericolose
Il regolamento delegato (UE) 2019/1701 interviene sul sistema europeo di controllo dell’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, adeguando gli allegati del regolamento (UE) n. 649/2012 a precedenti sviluppi normativi e a decisioni internazionali. La finalità dichiarata è garantire coerenza e chiarezza giuridica, anche correggendo il mancato recepimento delle modifiche già introdotte dal regolamento (UE) n. 73/2013.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. Il presente regolamento delegato aggiorna le liste di sostanze alla luce di decisioni di non approvazione o di non iscrizione nell’ambito di normative UE sui prodotti fitosanitari e sui biocidi, nonché della decisione della convenzione di Rotterdam di iscrivere alcune sostanze nell’allegato III.
Ambito delle modifiche agli allegati
Il cuore dell’intervento riguarda l’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012, articolato in più parti:
- nella parte 1, vengono aggiornate le sostanze soggette a determinate restrizioni e notifiche, con sostituzioni, soppressioni e nuove iscrizioni;
- nella parte 2, vengono adeguate le voci corrispondenti alle sostanze con ulteriori limitazioni o specifiche categorizzazioni;
- nella parte 3, vengono inserite le sostanze assoggettate alla procedura di previo assenso informato della convenzione di Rotterdam.
Sostanze inserite, soppresse o ricollocate nell’allegato I
Nella parte 1 dell’allegato I:
- la voce "Diclorvos" è aggiornata;
- le voci "Bifentrin" e "Metam" sono soppresse, poiché le sostanze sono state approvate e non sono più vietate come pesticidi;
- sono inserite le voci "Acetoclor", "Asulam", "Cloropicrina", "Flufenoxuron", "Naled" e "Propargite".
Nella parte 2 dell’allegato I:
- la voce "Diclorvos" è aggiornata;
- sono soppresse le voci "Alacloro", "Aldicarb", "Cianammide" ed "Endosulfan";
- sono inserite le voci "Acido 2-naftilossiacetico", "Acetoclor", "Asulam", "Cloropicrina", "Difenilammina", "Flufenoxuron", "Naled", "Propanil" e "Propargite".
Nella parte 3 dell’allegato I:
- sono inserite le sostanze "Alacloro", "Aldicarb" ed "Endosulfan", in quanto incluse nell’allegato III della convenzione di Rotterdam e quindi soggette alla procedura di previo assenso informato.
Aggiornamento dell’allegato V e divieto di esportazione
L’allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 riguarda le sostanze soggette a divieto di esportazione. Il regolamento aggiunge nella parte 1 la voce "Endosulfan", con numero CE 204-079-4, numero CAS 115-29-7 e codice NC 2920 30 00. Ciò comporta che l’endosulfan è soggetto al divieto di esportazione previsto dalla disciplina europea.
Motivazioni sostanziali delle modifiche
Le modifiche si fondano su diversi eventi normativi e scientifici richiamati nei considerando:
- alcune sostanze non sono state approvate come principi attivi per prodotti fitosanitari o biocidi, con conseguente persistenza del divieto o di forti restrizioni d’uso;
- alcune sostanze, come bifentrin e metam, sono invece state approvate e quindi non devono più figurare tra le sostanze vietate o ristrette;
- alacloro, aldicarb ed endosulfan sono state iscritte nell’allegato III della convenzione di Rotterdam;
- l’endosulfan è stato inoltre incluso nella convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e nel corrispondente quadro UE, giustificando il suo inserimento nell’allegato V.
Effetti temporali
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma prevede espressamente l’applicazione dal 1° marzo 2014. La retroattività è motivata dal fatto che, nella pratica, autorità competenti e operatori economici avevano già operato assumendo che il regolamento (UE) n. 649/2012 fosse stato modificato dal regolamento (UE) n. 73/2013.
Effetti pratici per operatori e consulenti
Per gli operatori economici e i professionisti che assistono imprese del settore chimico, agrochimico e biocidi, il regolamento impone di verificare la corretta classificazione delle sostanze elencate negli allegati aggiornati. L’inserimento o lo spostamento di una sostanza tra le parti dell’allegato I può incidere sugli obblighi di notifica, sulle condizioni di esportazione e sulle restrizioni applicabili nei rapporti con i paesi terzi, mentre l’inclusione nell’allegato V determina il divieto di esportazione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I, parte 1
Sono sostituite o modificate le voci relative ad alacloro, aldicarb e diclorvos; sono soppresse le voci bifentrin e metam; sono inserite nuove voci per acetoclor, asulam, cloropicrina, flufenoxuron, naled e propargite. Le tabelle aggiornano per ciascuna sostanza numero CAS, numero Einecs, codice NC, sottocategoria, limitazioni d’impiego e paesi che non richiedono notifica.
Aggiornamento dell’allegato I, parte 2
Sono sostituite o modificate le voci relative a diclorvos e sono soppresse le voci alacloro, aldicarb, cianammide ed endosulfan. Sono inserite nuove voci per acido 2-naftilossiacetico, acetoclor, asulam, cloropicrina, difenilammina, flufenoxuron, naled, propanil e propargite, con indicazione di categoria e limitazioni d’impiego.
Inserimento nella parte 3 dell’allegato I
Sono aggiunte le voci alacloro, aldicarb ed endosulfan, in quanto soggette alla procedura di previo assenso informato della convenzione di Rotterdam; per tali sostanze sono riportati i codici HS per sostanza pura e miscele contenenti la sostanza.
Modifica dell’allegato V
Nella parte 1 dell’allegato V è aggiunta la voce endosulfan, con numero CE 204-079-4, numero CAS 115-29-7 e codice NC 2920 30 00, rendendo applicabile il divieto di esportazione previsto dal regolamento (UE) n. 649/2012.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° marzo 2014. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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