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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1208

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1208 del Consiglio, del 15 luglio 2019, che attua l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/735, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

Normativa europea32019R1208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2015/735 relativo alle misure restrittive nei confronti del Sud Sudan. In particolare, sostituisce la voce concernente Paul Malong Awan Anei con dati identificativi e motivazioni aggiornati, in coerenza con la designazione del comitato sanzioni ONU. L’atto è immediatamente vincolante e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive dell’UE in considerazione della situazione in Sud Sudan, mediante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2015/735.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per effetto della diretta applicabilità dei regolamenti, a tutti i soggetti che operano nel loro territorio o sono altrimenti tenuti a rispettare le misure restrittive UE in materia di Sud Sudan. Il regolamento interviene esclusivamente sull’elenco nominativo dell’allegato I del regolamento (UE) 2015/735, aggiornando i dati identificativi di una persona già designata a livello ONU; non disciplina in generale nuove categorie di soggetti o nuovi settori, né introduce esclusioni ulteriori rispetto a quelle già previste dall’atto base.

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio per il Sud Sudan

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1208 del Consiglio attua l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/735 sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan. L’atto recepisce l’aggiornamento effettuato il 25 giugno 2019 dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU istituito dalla risoluzione 2206 (2015), limitandosi a modificare l’allegato I del regolamento base.

Finalità della modifica

Il considerando evidenzia che, a seguito dell’aggiornamento delle informazioni relative a una persona già soggetta a misure restrittive, è necessario adattare l’elenco UE. La finalità è quindi quella di mantenere allineata la disciplina europea alla designazione ONU, senza introdurre un nuovo regime sanzionatorio autonomo.

Modifica dell’allegato I

L’articolo 1 prevede la sostituzione della voce n. 8 dell’allegato I del regolamento (UE) 2015/735 con una scheda aggiornata relativa a Paul MALONG AWAN ANEI, indicato anche con gli alias Paul Malong Awan Anei, Paul Malong e Bol Malong.

La scheda aggiornata riporta:

  • titolo: generale;
  • designazioni: ex capo di Stato maggiore dell’Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA) ed ex governatore dello Stato di Bahr el-Ghazal settentrionale;
  • date di nascita multiple: 1962, 4 dicembre 1960, 12 aprile 1960, 1º gennaio 1962;
  • luoghi di nascita: Malualkon, Sud Sudan, e Kotido, Uganda;
  • cittadinanze: Sud Sudan e Uganda;
  • numeri di passaporto sudsudanesi, sudanesi e ugandese;
  • data della designazione ONU: 13 luglio 2018.

Motivi dell’inserimento nell’elenco

La motivazione sanzionatoria viene dettagliata nell’allegato e richiama, in sintesi, condotte ritenute idonee a estendere o prolungare il conflitto in Sud Sudan, ostacolare la riconciliazione e il processo di pace, minare gli accordi transitori e il processo politico, oltre a favorire o tollerare attacchi contro civili, scuole, ospedali e altre violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

Sono inoltre richiamati:

  • l’impiego o reclutamento di bambini da parte di gruppi armati;
  • l’ostacolo alle missioni internazionali di pace, diplomatiche o umanitarie e all’accesso o alla distribuzione degli aiuti umanitari;
  • la responsabilità per entità o gruppi i cui membri abbiano commesso le condotte descritte.

Il testo descrive anche specifici fatti attribuiti a Malong durante il periodo in cui era capo di Stato maggiore dell’SPLA, tra cui ordini operativi contro il leader dell’opposizione Riek Machar, blocco di aiuti umanitari sul Nilo, attacchi contro civili e strutture civili, sfollamenti forzati, sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie, torture, stupri e limitazioni all’accesso di UNMISS, JMEC e CTSAMM.

Entrata in vigore

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2015/735 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella sostituzione della voce relativa alla persona elencata al numero 8, cioè Paul MALONG AWAN ANEI, con una scheda aggiornata contenente alias, titolo, designazioni, date e luoghi di nascita, cittadinanza, numeri di passaporto, data della designazione ONU e informazioni dettagliate sui motivi dell’inserimento nell’elenco.

Base giuridica e collegamento con la designazione ONU

Il preambolo richiama l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/735 e segnala che il 25 giugno 2019 il comitato del Consiglio di sicurezza istituito dalla risoluzione 2206 (2015) ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive. Il regolamento UE dà seguito a tale aggiornamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalidiritto umanitariodiritti umani

Testo integrale

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